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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35751/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia riguarda un'operazione di investimento in titoli Parmalat per lire 250.000, impartita l'8 novembre 2000 nell'ambito di un contratto di intermediazione finanziaria. La cliente ha sostenuto di non aver mai autorizzato l'operazione e ha disconosciuto le firme apposte sull'ordine di acquisto, sul documento sui rischi generali degli investimenti e su un allegato al contratto quadro contenente norme integrative. In giudizio chiedeva, in via principale, la nullità, l'annullamento o la risoluzione del contratto quadro e del successivo ordine di acquisto; in via subordinata, lamentava la violazione degli obblighi informativi e dei divieti relativi a operazioni non adeguate e in conflitto di interessi. Con il ricorso per cassazione ha dedotto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 1419 c.c., sostenendo che la falsità della firma sull'allegato integrativo avrebbe dovuto travolgere l'intero contratto quadro per inscindibilità delle clausole; 2) violazione dell'art. 1352 c.c., assumendo che la clausola del contratto quadro sulla forma degli ordini integrasse un patto di forma scritta ad substantiam e che l'ordine verbale fosse quindi invalido; 3) violazione dell'art. 21 t.u.f. e dell'art. 28 reg. Consob n. 11522/1998, per omessa consegna del documento sui rischi generali; 4) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulle domande subordinate di risoluzione e risarcimento danni per violazione degli obblighi informativi, del divieto di operazioni non adeguate e del conflitto di interessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi: il primo perché la ricorrente non aveva indicato elementi probatori idonei a dimostrare l'interdipendenza tra la clausola/nullità dell'allegato e l'intero contratto, trattandosi di censura astratta; il secondo perché la questione sulla forma convenzionale risultava nuova e, comunque, richiedeva un'interpretazione della clausola contrattuale non sindacabile in cassazione; il terzo perché la dedotta omessa consegna del documento sui rischi generali non era stata specificamente allegata come accertata nel merito e il motivo non spiegava il nesso tra tale omissione e la domanda di risoluzione. Il quarto motivo è stato respinto nel merito: la Corte ha rilevato che la sentenza d'appello conteneva una duplice ratio decidendi, una delle quali relativa all'incompatibilità tra domanda di risoluzione per inadempimento e prospettazione del mancato conferimento degli ordini, non specificamente censurata; quanto alla lamentata omessa pronuncia, è stata esclusa perché la motivazione impugnata conteneva statuizioni implicite di rigetto compatibili con il decisum. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1419, comma 1, c.c.

    La nullità di singole clausole non travolge automaticamente l'intero contratto; l'estensione all'intero negozio richiede la prova che la parte colpita sia inscindibile dal resto e che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza di essa.

  • art. 1352 c.c.

    L'applicazione della norma dipende dall'interpretazione della clausola che prevede la forma convenzionale; la questione non può essere decisa in cassazione senza un previo accertamento di fatto sul significato della pattuizione.

  • art. 21, lett. b, d.lgs. n. 58/1998

    È richiamato come fonte degli obblighi informativi dell'intermediario nella prestazione dei servizi di investimento.

  • art. 28, lett. a) e b), reg. Consob n. 11522/1998

    È richiamato come fonte degli obblighi informativi in tema di investimenti e consegna del documento sui rischi generali.

  • art. 27, comma 1, reg. Consob n. 11522/1998

    In presenza di conflitto di interessi, l'intermediario può dare corso all'investimento solo dopo informativa scritta preventiva e consenso espresso scritto dell'investitore.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la sentenza contenga una statuizione implicita di rigetto incompatibile con la pretesa non espressamente esaminata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di nullità parziale, l'estensione della nullità all'intero contratto è eccezionale e richiede che la parte colpita da invalidità sia priva di autonomia funzionale e che sia provata l'inscindibile interdipendenza con il resto dell'assetto negoziale.
  • Chi invochi la nullità totale del contratto per effetto di una clausola nulla ha l'onere di provare, con elementi specifici, che il contratto non sarebbe stato concluso senza quella clausola.
  • La deduzione in cassazione di una questione non trattata nella sentenza impugnata è inammissibile se il ricorrente non indica puntualmente dove la questione sia stata sollevata nel giudizio di merito.
  • La clausola contrattuale che prevede modalità di conferimento degli ordini deve essere interpretata prima di poter stabilire se integri o meno un patto di forma ad substantiam; tale interpretazione, se non compiutamente svolta nei gradi di merito, non può essere sostituita dalla Corte di cassazione.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura di omessa pronuncia è infondata quando la sentenza contenga una ratio decidendi o una statuizione implicita logicamente incompatibile con la domanda non espressamente esaminata.
  • Quando una decisione di merito si fonda su più rationes autonome e sufficienti, il ricorso è inammissibile se non censura specificamente tutte le ragioni poste a base del decisum.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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