Sentenza del 17/11/2020 n. 26167 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Accertamento tributario relativo al 2003 con rideterminazione di IRPEG/IVA/IRAP per omessa contabilizzazione di ricavi pari a Euro 58.402,30, ricostruiti dall'Ufficio con metodo analitico-induttivo (percentuali di ricarico sul costo del venduto) ottenute su un campione di prodotti per ciascun fornitore. La societa' impugna la legittimita' del metodo, la correttezza della campionatura e della ponderazione dei ricarichi, e contesta l'uso del criterio semplificato fondato sull'indice di gestione antieconomica (utile molto basso rispetto al fatturato).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo l'uso del metodo analitico-induttivo ai sensi delle norme tributarie in presenza di scritture ritenute intrinsecamente inattendibili per l'antieconomicita' della gestione (utile di circa Euro 32.922 su volume d'affari > Euro 6 milioni, redditivita' 0,5%). Ha inoltre ritenuto ammissibile la modalita' di campionamento e di ponderazione utilizzata dall'Ufficio (14 fornitori principali, rappresentativi di oltre meta' del fatturato, e ricarico ponderato per incidenza dei fornitori), e ha dichiarato inammissibili i motivi che denunciavano carenza motivazionale in quanto non indicavano un fatto controverso ma questioni gia' dedotte; ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (Euro 5.600,00 oltre spese).
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973
art. 39, comma 1, lett. d)
Consente all'Amministrazione finanziaria di determinare il reddito d'impresa con metodi induttivi (analitico-induttivo) quando le scritture contabili risultino inattendibili; nel caso di specie l'antieconomicita' della gestione (utile molto basso rispetto al fatturato) legittima l'uso del metodo.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972
Prevede ricostruzioni induttive ai fini IVA; la Corte conferma che il metodo delle percentuali di ricarico applicato per la ricostruzione dei ricavi e' utilizzabile anche ai fini IVA quando le scritture/apposizioni risultino inattendibili.
Decreto Legislativo n. 446 del 1997
Analogamente disciplina l'accertamento induttivo ai fini IRAP; la Corte valuta congruamente l'applicazione del metodo per l'IRAP quando sussista inattendibilita' contabile.
Codice Civile
I richiami al codice civile concernono profili di prova e rilevanza delle scritture/pezze giustificative; la decisione si fonda sulla valutazione dell'attendibilita' delle scritture e sul consequenziale onere probatorio.
Codice di Procedura Civile
art. 360 c.p.c., commi 1, nn. 3 e 5
Regola i motivi di ricorso per cassazione: n.3 (violazione di norme) e n.5 (omessa/insufficiente motivazione). La Corte ha ritenuto infondati i motivi di diritto e inammissibili quelli che non indicavano un 'fatto' controverso ai sensi del n.5.
Massime di principio
- L'Amministrazione puo' ricorrere al metodo analitico-induttivo (es. percentuali di ricarico) anche in presenza di contabilità formalmente tenuta, quando questa risulti intrinsecamente inattendibile per segnali di antieconomicita' (es. utile anormalmente basso rispetto al fatturato).
- La scelta tra media aritmetica semplice e media ponderale per il ricarico dipende dall'omogeneita' o disomogeneita' degli articoli; se i beni sono disomogenei e il campione e' rappresentativo, e' legittimo usare la media ponderale.
- Se il contribuente contesta il metodo, il giudice di merito deve verificare la correttezza della selezione del campione e la rispondenza al criterio di calcolo scelto; pero' un campione costituito dai principali fornitori che rappresentano oltre la meta' del fatturato e con ponderazione per incidenza puo' essere considerato adeguato.
- Le censure sulla motivazione in cassazione devono indicare un fatto controverso e decisivo; critiche generiche o questioni tecniche gia' dedotte come doglianze di metodo possono risultare inammissibili se non tradotte in contestazione di un fatto concreto.
- Una motivazione sintetica in appello e' ammissibile se, pur breve, consente di comprendere la logica della valutazione (es. indicazione che il campione era significativo e rappresentativo e che e' stata applicata ponderazione in relazione all'incidenza sul fatturato).
- In sede di ricostruzione induttiva, la documentazione dell'Amministrazione che mostra il calcolo del ricarico e la sua applicazione al costo del venduto e' elemento decisivo; il contribuente deve dimostrare specificamente errori nella rappresentativita' o nel calcolo per impugnare con successo l'accertamento.
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