Cassazione Penale, Sentenza n. 27601/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del 17/02/2023 del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna che, ai sensi dell'art. 444 e ss. c.p.p., applicava al ricorrente la pena di 2 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione e una multa di euro 12.000 per i reati di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 e all'art. 337 c.p., contestando la legittimità costituzionale dell'art. 444 c.p.p. nella parte in cui non prevede la ulteriore riduzione di pena per la rinuncia al ricorso per cassazione, riduzione invece prevista per il giudizio abbreviato dall'art. 442 comma 2-bis c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata, osservando che il patteggiamento (art. 444) e il giudizio abbreviato (art. 442) sono istituti diversi per presupposti, struttura e funzione, e che il legislatore ha discrezionalmente previsto trattamenti differenziati a fini deflattivi. Ha inoltre rilevato che, anche in caso di accoglimento della questione costituzionale, ciò non potrebbe incidere sulla sentenza di applicazione della pena perché il giudice di legittimità non può modificare il patto tra le parti; il rimedio opportuno sarebbe stato sollevare la questione davanti al giudice dell'esecuzione. Per l'inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
disciplinante l'applicazione della pena su conforme richiesta delle parti (patteggiamento)
Il patteggiamento è un istituto autonomo che non prevede la riduzione addizionale di pena per la rinuncia al ricorso per cassazione; la sua diversa disciplina rispetto all'abbreviato è legittima e non contrasta con i parametri costituzionali secondo la Corte
art. 442 comma 2-bis cod. proc. pen.
prevede una ulteriore riduzione di pena in caso di rinuncia all'impugnazione per il giudizio abbreviato
Regola specifica del giudizio abbreviato introdotta con finalità deflattive; la differenza rispetto al patteggiamento è giustificata dalla diversa struttura e rimedi del rito abbreviato
art. 448 co. 2-bis cod. proc. pen.
riformato dalla L. 103/2017 (Riforma Orlando)
Ha ridotto drasticamente la ricorribilità per cassazione in caso di patteggiamento, contribuendo già dal 2017 all'effetto deflattivo perseguito dal legislatore
art. 616 cod. proc. pen.
regole sulle conseguenze dell'inammissibilità del ricorso
Applicata per statuire la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria; la Corte non ha ravvisato assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
art. 73 D.P.R. 309/90
norma sul traffico di stupefacenti
Norma penale sostanziale per uno dei reati contestati nella sentenza impugnata
art. 337 c.p. e art. 61 n.2 c.p.
articolo relativo ai reati contestati e circostanza aggravante o causa
Richiamati quale base delle imputazioni per le quali è stata applicata la pena mediante patteggiamento
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000
richiamata in tema di valutazione della determinazione della causa di inammissibilità
Usata per confermare che, in assenza di colpa grave nell'impugnazione, non si esclude l'applicazione delle sanzioni per l'inammissibilità
Massime di principio
- Il patteggiamento e il giudizio abbreviato sono istituti distinti: differenze di disciplina possono essere legittime quando rispondono a scelte legislative di politica processuale e deflattiva
- Un ricorso in cassazione proposto unicamente per sollevare questione di legittimità costituzionale è ammissibile solo se la questione è rilevante e il suo accoglimento può avere un effetto favorevole concreto sulla sentenza impugnata; questioni manifestamente infondate devono essere dichiarate inammissibili
- Anche in caso di accoglimento di una questione costituzionale, la Corte di Cassazione non può modificare un accordo sanzionatorio tra le parti; per ottenere effetti sull'esecuzione di una pena derivante da patteggiamento è opportuno rivolgersi al giudice dell'esecuzione
- Chi impugna deve valutare la rilevanza e la fondatezza della questione prima di proporre ricorso in Cassazione, perché l'inammissibilità può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie
- La discrezionalità del legislatore nel disciplinare strumenti deflattivi del processo è riconosciuta e richiede argomentazioni solide per una censura di illegittimità costituzionale
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