Sentenza n. 413/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'accertamento, dell'illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni resistenti sull'istanza presentata dalla “Casa di Cura Madonna dello Scoglio Srl” a mezzo pec del 14.05.2024; con conseguente condanna delle amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di propria competenza, a provvedere, entro il termine di cui all'art. 117, comma 2, cpa, in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione del provvedimento richiesto ovvero di un provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 14 maggio 2024 relativa al riconoscimento e alla remunerazione delle prestazioni e dei maggiori costi sostenuti per la gestione dell’emergenza Covid-19
Esito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria privata)
Prevale il privato
La controversia
La struttura sanitaria privata ha proposto ricorso ex art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dalle amministrazioni sull’istanza con cui chiedeva: 1) l’adozione dei provvedimenti necessari a consentire e remunerare specifiche prestazioni sanitarie connesse alla gestione di pazienti Covid-19; 2) il riconoscimento e il pagamento dei maggiori oneri sostenuti negli anni 2020-2022, nonché del mancato fatturato derivante dall’assistenza prestata ai pazienti Covid-19. La ricorrente ha invocato l’art. 1-ter del d.l. n. 34/2020, il d.m. Salute 12 agosto 2021, l’art. 1, comma 495, l. n. 178/2020 e l’art. 19-nonies del d.l. n. 137/2020, deducendo la violazione degli artt. 1, 2 e 3 l. n. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost. ed eccesso di potere. La Regione ha eccepito l’inammissibilità per duplicazione di un precedente giudizio, l’assenza di un obbligo di provvedere e la pendenza di un’istruttoria non ancora conclusa. L’ASP di Crotone e il Commissario ad acta hanno contestato la propria legittimazione passiva e, l’ASP, anche l’interesse e la legittimazione della ricorrente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha escluso la duplicazione rispetto al precedente giudizio, rilevando che quest’ultimo riguardava il rimborso dei costi per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, mentre il presente giudizio concerneva prestazioni sanitarie, maggiori oneri e mancato fatturato derivanti dalla gestione dell’emergenza Covid-19, oltre a fondarsi su un’istanza diversa. Ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’ASP di Crotone e del Commissario straordinario, poiché l’art. 4, comma 1, d.l. n. 34/2020 attribuisce alle Regioni, comprese quelle sottoposte a piano di rientro, la valutazione sull’eventuale riconoscimento della remunerazione delle specifiche funzioni assistenziali e dei maggiori costi. Ha individuato quindi nella sola Regione Calabria il soggetto tenuto a provvedere. Nel merito, ha ritenuto sussistente l’obbligo regionale di adottare un provvedimento espresso e motivato: quando la pretesa sostanziale del privato dipende dall’intermediazione del potere pubblico, l’amministrazione deve concludere il procedimento, anche con una decisione negativa o semplificata. La pendenza di un’istruttoria e la necessità di acquisire dati dalle aziende sanitarie non giustificano il silenzio; la Regione avrebbe dovuto adottare una decisione nei termini oppure comunicare espressamente la pendenza dell’istruttoria e indicare tempi certi di conclusione. La Regione è stata condannata a riscontrare l’istanza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con provvedimento scritto e adeguatamente motivato sull’esercizio del potere previsto dall’art. 4 d.l. n. 34/2020. La Regione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori e restituzione del contributo unificato; le spese sono state compensate nei rapporti con le altre amministrazioni.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Il giudice si pronuncia con sentenza in forma semplificata.
Disciplina il rito avverso il silenzio e consente al giudice di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato.
art. 2, comma 1, l. n. 241/1990
Pure in caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità della domanda, impone l’adozione di un provvedimento espresso, consentendosi in tali ipotesi soltanto una sua redazione in forma semplificata.
L’amministrazione non può mantenere una condotta meramente inerte neppure quando ravvisi ragioni ostative all’esame nel merito dell’istanza; deve comunque adottare un provvedimento espresso.
art. 4 d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020
Possono riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
Attribuisce alle Regioni, comprese quelle sottoposte a piano di rientro, la facoltà di valutare il riconoscimento di una remunerazione per specifiche funzioni assistenziali e maggiori costi connessi all’emergenza Covid-19; la natura discrezionale del potere radica la giurisdizione amministrativa e impone comunque una decisione espressa sull’istanza.
art. 1-ter, comma 3, d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020
È richiamato quale fondamento della disciplina relativa all’equiparazione della struttura privata ai presidi ospedalieri pubblici ai fini della gestione e del contenimento della pandemia.
d.m. Salute 12 agosto 2021
È richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni poste a fondamento della richiesta di riconoscimento delle misure di sostegno per i maggiori costi Covid-19.
art. 1, comma 495, l. n. 178/2020
È richiamato dalla ricorrente quale disposizione normativa posta a fondamento della richiesta di sostegno economico per i costi dell’emergenza Covid-19.
art. 19-nonies d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020
È richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni in materia di misure di sostegno alle strutture private accreditate per fronteggiare i maggiori costi dell’emergenza Covid-19.
artt. 1, 2 e 3 l. n. 241/1990
Sono invocati dalla ricorrente in relazione ai principi generali dell’azione amministrativa, all’obbligo di conclusione del procedimento e alla necessità di una decisione espressa.
artt. 3 e 97 Cost.
Sono invocati dalla ricorrente in relazione ai principi di motivazione, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.
Massime di principio
- Quando una pretesa sostanziale del privato dipende dall’intermediazione di un potere amministrativo discrezionale, l’amministrazione è comunque tenuta ad adottare un provvedimento espresso sull’istanza, anche se ritiene che non sussistano i presupposti per accoglierla nel merito.
- L’obbligo di provvedere sussiste anche quando l’amministrazione ravvisi ragioni di irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità della domanda: tali ragioni devono essere espresse in un provvedimento, eventualmente redatto in forma semplificata, e non possono giustificare il silenzio.
- La pendenza di un’attività istruttoria o la necessità di acquisire dati da altre amministrazioni non esclude l’obbligo di concludere il procedimento; l’amministrazione deve adottare una decisione nei termini oppure comunicare espressamente la pendenza dell’istruttoria e indicare tempi certi di conclusione.
- Quando una disposizione attribuisce alle Regioni il potere di valutare il riconoscimento di remunerazioni o sostegni economici alle strutture sanitarie private, la legittimazione passiva nell’azione avverso il silenzio spetta alla Regione titolare del potere, non alle aziende sanitarie o agli organi commissariali privi della relativa competenza decisionale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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