Cassazione Civile, Ordinanza n. 12077/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal provvedimento con cui l'amministrazione ha chiesto alla dipendente la restituzione di somme già percepite a titolo di indennità di amministrazione e indennità integrativa per il periodo in cui la lavoratrice era stata sospesa dal servizio perché sottoposta a misura cautelare personale (arresti domiciliari), poi annullata dalla Corte di cassazione con efficacia ex tunc. La lavoratrice ha impugnato il provvedimento sostenendo, in sintesi, che l'annullamento della misura cautelare e la successiva riammissione in servizio avrebbero dovuto comportare la restitutio in integrum e quindi il diritto a conservare o riottenere il trattamento economico; ha inoltre eccepito la prescrizione quinquennale del credito e contestato la quantificazione dell'importo richiesto. In cassazione ha articolato tre motivi: (1) nullità della sentenza per asserita sottoscrizione da parte del solo presidente; (2) omessa sottoscrizione intenzionale e lesione del diritto a non essere giudicata da un giudice unico; (3) violazione di varie disposizioni sulla retribuzione dell'ufficiale giudiziario e dell'art. 314 c.p.p., omesso esame di fatti decisivi, travisamento dei fatti e contestazione della tesi secondo cui la sospensione per misura cautelare farebbe perdere il diritto alla retribuzione, oltre alla reiterazione della prescrizione quinquennale e delle doglianze sul quantum.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché la sottoscrizione della sentenza da parte del solo presidente relatore ed estensore è conforme alle norme processuali richiamate quando il presidente svolga anche tali funzioni. Il terzo motivo è stato giudicato in larga parte inammissibile per difetto di specificità, per preclusione derivante dalla doppia conforme e per inammissibile richiesta di rivalutazione del merito; nella parte residua è stato ritenuto infondato perché, in caso di sospensione resa necessaria da custodia cautelare o altra misura personale che renda impossibile la prestazione, non spetta la reintegrazione del trattamento economico; inoltre è stata confermata la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
terzo comma; ultimo comma
La sottoscrizione della sentenza da parte del solo presidente estensore è compatibile con la disciplina processuale quando il presidente abbia svolto anche le funzioni di relatore ed estensore.
art. 276 c.p.c.
Non è nulla la sentenza firmata dal solo presidente se questi ha anche redatto la decisione come relatore/estensore.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La forma della motivazione/sottoscrizione va letta in coerenza con la composizione del collegio e con il ruolo del presidente estensore.
art. 119 disp. att. c.p.c.
secondo comma; ultimo comma
La disciplina attuativa non impone la nullità della sentenza nel caso di firma del solo presidente estensore.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato richiamato come parametro dei motivi di violazione di legge dedotti contro la sentenza d'appello.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la nullità della sentenza e del procedimento.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al solo minimo costituzionale; non sono più proponibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 111, comma sesto, Cost.
La motivazione è sindacabile solo se mancante, apparente, perplessa o oggettivamente incomprensibile.
art. 112 d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo nel merito della controversia.
art. 148 d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229
Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne ha tratto un principio autonomo decisivo.
art. 149 d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229
Richiamato nel motivo di ricorso, senza rilievo decisivo nella ratio della decisione.
art. 169 d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229
Richiamato nel motivo di ricorso, senza rilievo decisivo nella ratio della decisione.
art. 178 d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229
Richiamato nel motivo di ricorso, senza rilievo decisivo nella ratio della decisione.
art. 314 c.p.p.
Richiamato dalla ricorrente in tema di ingiusta detenzione, ma non accolto come base della pretesa economica nel caso concreto.
art. 2033 c.c.
Il credito dell'amministrazione per somme non dovute è qualificato come ripetizione di indebito soggetta a prescrizione ordinaria decennale.
art. 2948, n. 4, c.c.
Non si applica alla ripetizione di indebito di somme corrisposte periodicamente a titolo retributivo, perché la periodicità deriva dalle erogazioni indebite e non da un credito retributivo originario.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
È inammissibile il motivo che si risolve nella mera riproposizione delle tesi difensive già disattese senza confrontarsi con la ratio della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- La sottoscrizione della sentenza da parte del solo presidente del collegio non determina nullità quando il presidente abbia anche svolto le funzioni di relatore ed estensore, essendo tale assetto conforme alla disciplina processuale.
- Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non sono ammissibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il sindacato resta limitato al rispetto del minimo costituzionale della motivazione.
- La censura per omesso esame di fatti decisivi è preclusa quando ricorra la c.d. doppia conforme, ossia quando appello e primo grado decidano sulla base del medesimo iter logico-argomentativo sui fatti principali di causa.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le difese svolte nel merito senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata, risolvendosi in un mero dissenso valutativo.
- La reintegrazione del trattamento economico non spetta quando la sospensione dal servizio sia resa necessaria da custodia cautelare o da altra misura personale che renda impossibile la prestazione lavorativa.
- L'azione di ripetizione di indebito avente ad oggetto somme corrisposte periodicamente come retribuzione indebita è soggetta a prescrizione ordinaria decennale, non al termine quinquennale previsto per i crediti retributivi periodici legittimamente dovuti.
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