Ordinanza n. 2095/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, • della nota del Comune di Bacoli - Area VIII Demanio, a firma del Responsabile dell’Area VIII, avente ad oggetto “Invito e diffida alla liberazione aree demaniali marittime”, trasmessa alla ricorrente a mezzo PEC, con la quale l’Amministrazione, dopo avere richiamato la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 07 maggio 2026 di adozione del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo (PAD) e la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 01 aprile 2025, ha invitato e diffidato la ricorrente a liberare le aree asseritamente occupate entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante lo sgombero delle stesse da tutti gli arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione, con avvertenza che, in mancanza, sarebbero stati adottati i necessari provvedimenti repressivi consequenziali; • ove occorra e nei limiti di interesse della ricorrente, della deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 01 aprile 2025, richiamata nella nota impugnata quale atto di indirizzo dell’Area VIII; • della deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 07 maggio 2026, nella sola parte in cui fosse interpretata dall’Amministrazione quale fonte immediata di obblighi conformativi o restitutori a carico dei concessionari demaniali prima dell’approvazione definitiva del PAD e della sua effettiva operatività; • di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque collegato, ancorché allo stato non conosciuto, ivi compresi gli atti istruttori, i pareri interni, le eventuali perizie, gli atti di indirizzo e gli eventuali provvedimenti conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota di invito e diffida alla liberazione di aree demaniali marittime, con ordine di sgombero di arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione entro sessanta giorni
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, la nota comunale con cui è stata invitata e diffidata a liberare aree demaniali marittime asseritamente occupate, mediante lo sgombero di arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione, entro sessanta giorni dal ricevimento, con avvertimento dell’adozione di successivi provvedimenti repressivi. Sono state inoltre impugnate, nei limiti dell’interesse, la deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 1° aprile 2025, quale atto di indirizzo, e la deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 7 maggio 2026, di adozione del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo, nella parte in cui fosse interpretata come fonte immediata di obblighi restitutori o conformativi prima della definitiva approvazione e operatività del piano. Il Comune si è costituito. Il TAR ha rilevato che il Comune aveva eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per asserita carenza di lesività della diffida, ma ha rinviato l’esame di tale questione, così come quello delle complesse e tecniche questioni di merito, alla fase di cognizione piena. La ricorrente aveva anche presentato istanza di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali del ricorso; tale istanza è stata ritenuta irrituale perché non preceduta dalla richiesta preventiva prevista dalla disciplina applicabile e comunque priva di gravi e giustificati motivi per un’autorizzazione successiva. Il TAR ha tuttavia ordinato la riformulazione delle difese nel rispetto del principio di sinteticità e dei limiti dimensionali, senza introduzione di fatti, motivi o eccezioni nuovi.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora, poiché il rilascio dell’area e il ripristino dello stato dei luoghi avrebbero dovuto essere eseguiti entro il 29 agosto 2026, nel pieno della stagione balneare, con conseguente pregiudizio grave e irreparabile. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, ha sospeso temporaneamente l’efficacia della diffida fino al 30 settembre 2026, limitando quindi la misura cautelare alla conclusione della stagione balneare. La sospensione è stata disposta senza definire la preliminare eccezione di inammissibilità né anticipare la valutazione delle complesse questioni di merito. Il Presidente della sezione è stato incaricato di fissare l’udienza di merito. La ricorrente è stata onerata di riformulare, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, le difese contenute nel ricorso introduttivo entro i limiti dimensionali prescritti, con divieto di introdurre elementi nuovi. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha valutato il pregiudizio grave e irreparabile e ha disposto la sospensione temporanea dell’efficacia dell’atto.
art. 13-ter Norme di attuazione del c.p.a.
La disposizione è stata richiamata in relazione all’istanza di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali dell’atto.
art. 6 DPCS n. 167/2016
Il TAR ha ritenuto irrituale l’istanza di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali perché non preceduta dalla richiesta preventiva prevista dalla norma.
art. 7 DPCS n. 167/2016
Il TAR ha escluso la sussistenza di gravi e giustificati motivi per concedere successivamente l’autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali.
art. 3, comma 1, lett. b), DPCS n. 167/2016
La ricorrente è stata onerata di riformulare le difese nel rispetto dei limiti dimensionali previsti e del principio di sinteticità, senza introdurre fatti, motivi o eccezioni nuovi.
Massime di principio
- In presenza di un termine imminente per il rilascio di un’area demaniale e per il ripristino dello stato dei luoghi collocato nel pieno della stagione balneare, il giudice può ravvisare un pregiudizio grave e irreparabile ai fini della tutela cautelare, anche quando la lesività dell’atto sia oggetto di una preliminare eccezione non ancora esaminata.
- Quando le questioni dedotte presentano particolare complessità e tecnicità, il giudice cautelare può limitarsi a valutare il periculum in mora e il bilanciamento degli interessi, rinviando alla fase di merito l’esame dell’ammissibilità del ricorso e del fumus relativo alle questioni sostanziali.
- La sospensione cautelare di una diffida allo sgombero di aree demaniali può essere disposta a tempo determinato e sino alla conclusione della stagione balneare, quale misura di contemperamento tra l’interesse del destinatario alla continuità dell’attività e l’interesse pubblico al rilascio dell’area.
- L’istanza di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali degli atti processuali deve essere proposta secondo le modalità e i tempi previsti dalla disciplina applicabile; in mancanza, l’autorizzazione successiva richiede la sussistenza di gravi e giustificati motivi.
- L’ordine di riformulazione delle difese per adeguarle ai limiti dimensionali può essere impartito dal giudice, purché sia preclusa l’introduzione di fatti, motivi ed eccezioni nuovi.
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