Cassazione Penale, Ordinanza n. 29467/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza di merito che aveva dichiarato la sua responsabilità per ricettazione. I motivi dedotti investivano, da un lato, la sussistenza del reato presupposto della ricettazione e, dall'altro, l'elemento soggettivo del reato e l'eventuale diversa qualificazione giuridica del fatto. La Corte rileva che tali censure riproponevano questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata. Viene inoltre evidenziato che i motivi sollecitavano una diversa lettura delle risultanze processuali e una diversa ricostruzione storica dei fatti, operazioni non consentite in sede di legittimità. È stata anche esaminata una memoria depositata dal ricorrente, ritenuta tardiva perché presentata oltre il termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza ex art. 611 c.p.p., e comunque non idonea a superare la causa di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero generici, meramente riproduttivi di censure già esaminate nei gradi di merito e diretti in sostanza a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e del fatto, non consentita al giudice di legittimità. Ha inoltre dichiarato tardiva la memoria depositata dal ricorrente e, comunque, priva di elementi decisivi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 611 c.p.p.
quindici giorni "liberi" prima dell'udienza
stabilisce il termine per il deposito della memoria, che nel caso concreto è stato ritenuto violato, con conseguente tardività dell'atto.
art. 616 c.p.p.
è la base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, anche se la norma non è espressamente riportata nel testo.
Massime di principio
- In sede di cassazione non è consentito riproporre censure già esaminate dal giudice di merito senza una specifica critica alle ragioni poste a base della decisione impugnata.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando mira, sotto la veste della illogicità della motivazione, a ottenere una diversa lettura delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti.
- La Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione del compendio probatorio a quella del giudice di merito né confrontare la motivazione impugnata con modelli alternativi di ragionamento estranei al processo.
- La memoria depositata fuori termine rispetto a quello previsto per il contraddittorio camerale è tardiva e, se non introduce argomenti decisivi, non incide sulla valutazione di inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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