Ordinanza n. 175/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- emesso dalla Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa in data -OMISSIS- (notificato in data 03/02/2026), che ha respinto il ricorso gerarchico presentato da -OMISSIS- avverso la scheda valutativa n. -OMISSIS- ricompilata ai sensi del decreto M_D AB05933 REG2025 0378238 del 22/08/2025, relativa al periodo -OMISSIS- sottoscritta per presa visione in data -OMISSIS-; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, consequenziale, e prodromico che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico avverso una scheda valutativa ricompilata relativa alla documentazione caratteristica del militare
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Direzione Generale per il Personale Militare ha respinto il ricorso gerarchico proposto contro una scheda valutativa ricompilata, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti. In sede cautelare il ricorrente ha prospettato un pregiudizio curriculare, economico e previdenziale derivante dalla valutazione, sostenendo implicitamente che il miglioramento delle singole voci della scheda avrebbe dovuto determinare una migliore qualificazione complessiva e più favorevoli prospettive di carriera.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto che il miglioramento delle singole voci della scheda non conduca necessariamente a una migliore qualificazione complessiva, considerata l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione militare nella compilazione della documentazione caratteristica. Ha inoltre rilevato che la progressione della carriera militare dipende anche da fattori ulteriori rispetto alle valutazioni contenute nella documentazione caratteristica, a maggior ragione quando si controverte su una sola scheda, e che l’eventuale miglioramento non sarebbe comunque idoneo a stravolgere la qualifica finale o a determinare un radicale mutamento delle prospettive di carriera. Quanto al periculum, il pregiudizio curriculare è stato ritenuto privo di attualità e concretezza, poiché il ricorrente non aveva indicato se e quali avanzamenti fossero previsti anche per l’anno in corso; il danno economico è stato considerato risarcibile, mentre il danno previdenziale è stato giudicato manifestamente inattuale. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per l’obiettiva peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La tutela cautelare richiede la verifica dei presupposti cautelari, inclusi la plausibile fondatezza dell’impugnazione e un pregiudizio grave e attuale; nel caso concreto tali presupposti sono stati ritenuti insussistenti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Le disposizioni sono richiamate, insieme alla normativa nazionale, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare dell’impugnazione di una scheda caratteristica militare, il miglioramento di singole voci interne non implica necessariamente una migliore qualificazione complessiva, poiché la valutazione finale rientra nell’ampia discrezionalità tecnica e amministrativa dell’Amministrazione militare.
- La progressione della carriera militare non dipende esclusivamente dalle valutazioni contenute nella documentazione caratteristica; pertanto, la contestazione riferita a una sola scheda non dimostra di per sé un pregiudizio cautelare idoneo a incidere radicalmente sulle prospettive di carriera.
- Ai fini della tutela cautelare, il pregiudizio curriculare deve essere allegato in termini attuali e concreti, mediante l’indicazione degli avanzamenti o delle procedure di carriera effettivamente previste e potenzialmente incise dall’atto impugnato.
- Un pregiudizio economico prospettato in relazione a una valutazione caratteristica militare non integra, di per sé, il periculum in mora quando sia suscettibile di integrale risarcimento; un pregiudizio previdenziale meramente eventuale e non attuale non soddisfa il requisito cautelare.
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