Sentenza n. 675/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 26/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Lanusei, Sezione Lavoro, all’esito del procedimento di cui al R.G. n. 43/2024, pubblicata in data 15 luglio 2024, notificata il 3 settembre 2024 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Lanusei che riconosceva il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 26/2024 del Tribunale ordinario di Lanusei, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva dichiarato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e aveva condannato il Ministero al pagamento della complessiva somma di euro 1.000,00, oltre interessi. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 3 settembre 2024, l'Amministrazione non aveva posto in essere alcun adempimento. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato al Ministero e che il termine di 120 giorni dalla notificazione era decorso senza esecuzione. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal titolo esecutivo. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega anche a un dirigente dell'Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza alle sentenze e agli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione statale inadempiente.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice nei capitoli destinati ai pagamenti, il ricorso al pagamento in conto sospeso.
Massime di principio
- L'ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario è ammissibile quando l'Amministrazione destinataria non abbia dato esecuzione al comando giudiziale e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento o l'attribuzione di una somma dovuta in forza di un titolo giudiziale, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di eseguire integralmente la pronuncia entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di una pronuncia può essere individuato in un dirigente dell'Amministrazione debitrice, anche con facoltà di delega a un dirigente territorialmente competente; quando svolge funzioni commissariali quale dipendente dell'Amministrazione, non è dovuto alcun compenso specifico.
- In caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio dell'Amministrazione debitrice, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina dell'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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