Ordinanza n. 170/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento D.A.S.P.O emesso dal Questore della Provincia di Cosenza in data -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR, con cognizione sommaria e impregiudicate le valutazioni di merito, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, poiché le censure del ricorrente non apparivano prima facie fondate sulla base della documentazione disponibile. Ha quindi rigettato la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia del DASPO. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: provvedimento di DASPO emesso dal Questore della Provincia di Cosenza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La persona fisica destinataria del DASPO ha impugnato il provvedimento del Questore di Cosenza chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia. Il testo non espone analiticamente le singole censure dedotte, limitandosi a riferire che, sulla base delle emergenze documentali, esse non appaiono suscettibili di favorevole valutazione nella fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; la domanda di sospensione è stata esaminata e rigettata per l'insussistenza del fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può rigettare la domanda di sospensione quando, sulla base delle emergenze documentali e nei limiti della cognizione sommaria, le censure dedotte non appaiano suscettibili di favorevole valutazione, senza pregiudicare l'esame di merito.
- Il rigetto della domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris non equivale a una decisione definitiva sulla legittimità dell'atto impugnato.
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