Sentenza del 02/10/2019 n. 24528 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Torino che aveva dichiarato inammissibile l'appello principale relativo agli accertamenti fiscali per il 2004 e aveva accolto l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate. I motivi riguardavano, in particolare, la presunta omessa notificazione degli appelli ai soci e la conseguente violazione del contraddittorio, la specificità dei motivi di appello, l'introduzione di questioni nuove in secondo grado con riferimento all'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, nonché la valutazione delle prove relative agli accertamenti fiscali e all'onere probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto sostanzialmente revocatorio, perché contestava l'accertamento della CTR secondo cui l'appello era stato proposto sia dalla società sia dai soci; tale errore avrebbe dovuto essere fatto valere con revocazione e non con ricorso per cassazione. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili per genericità e per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., non avendo i ricorrenti riprodotto o adeguatamente indicato il contenuto degli atti processuali e delle motivazioni rilevanti. La Corte ha inoltre precisato che il vizio derivante dalla violazione del termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 non è rilevabile d'ufficio e deve essere eccepito tempestivamente nel ricorso introduttivo. Nessuna pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1
L'atto di appello tributario deve indicare in modo specifico le parti, la sentenza impugnata e i motivi dell'impugnazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2
L'appello deve essere notificato a tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
In appello non possono essere proposte domande nuove; le nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio sono ammesse soltanto nei limiti previsti dalla legge.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, comma 1
L'errore di fatto risultante dagli atti e assunto come presupposto della decisione può essere fatto valere mediante revocazione, quando ricorrono i relativi presupposti.
Codice di procedura civile, art. 366, n. 6
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti, i documenti e i contratti sui quali il motivo si fonda, riproducendone o localizzandone il contenuto in modo verificabile.
Codice di procedura civile, art. 395, n. 4
La revocazione è il rimedio previsto per l'errore di fatto consistente nell'erronea supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto risultante dagli atti.
Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7
La violazione del termine dilatorio previsto a favore del contribuente dopo la conclusione della verifica fiscale deve essere contestata tempestivamente dal contribuente e non è rilevabile d'ufficio.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2
Disciplina i poteri dell'Amministrazione finanziaria in materia di acquisizione e utilizzazione dei dati bancari nell'accertamento delle imposte sui redditi.
Codice civile, art. 2697
La violazione dell'onere della prova ricorre quando il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata, non quando valuta diversamente le prove correttamente acquisite.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è essenziale distinguere tra violazione di legge, vizio processuale ed errore revocatorio: se si contesta che il giudice abbia travisato il contenuto di un atto processuale, il rimedio può essere la revocazione e non la cassazione.
- Chi deduce un vizio processuale deve indicare con precisione il contenuto degli atti rilevanti, le modalità di notificazione e il punto della sentenza cui la censura si riferisce; rinvii generici o mere affermazioni non sono sufficienti.
- La specificità dell'appello deve essere valutata confrontando i motivi dell'impugnazione con la motivazione della sentenza di primo grado. Per dimostrarla in cassazione occorre riprodurre almeno le parti essenziali di entrambi gli atti.
- Le eccezioni relative a vizi dell'accertamento fiscale, inclusa la violazione del termine previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, devono essere sollevate nel ricorso introduttivo e non possono essere introdotte per la prima volta in appello, salvo i casi di rilevabilità d'ufficio previsti dalla legge.
- La Corte di cassazione non riesamina liberamente la valutazione delle prove: la censura sull'onere della prova è fondata solo se il giudice ha applicato erroneamente la regola su chi dovesse provare i fatti, non se ha semplicemente preferito alcune prove ad altre.
- La cancellazione della società dal Registro delle Imprese non esonera i soci dall'osservanza delle regole processuali e degli specifici oneri di deduzione e documentazione propri del ricorso per cassazione.
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