Cassazione Penale, Sentenza n. 46607/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza che aveva confermato la misura detentiva (poi attenuata agli arresti domiciliari) per reati di traffico di stupefacenti. Il ricorso articolava tre motivi: 1) vizi di motivazione e violazione di legge rispetto alla qualificazione della posizione della ricorrente come partecipante all'associazione per delinquere dedita al narcotraffico, dedotta soprattutto dal rapporto sentimentale e di convivenza con il presunto capo Marchiotti e da alcune collaborazioni nelle cessioni; 2) carenza di gravità indiziaria per i reati di cessione contestati, in quanto le intercettazioni e videoriprese sarebbero generiche e non permetterebbero di individuare tipo e quantità di sostanza; 3) vizi di motivazione e carenza di specificazione dellaggravante mafiosa contestata, senza chiarire come lassociazione mafiosa abbia interagito con quella dedita al narcotraffico e quale contributo concreto abbia dato la ricorrente.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo fondato con rilievo assorbente del terzo motivo e ha annullato lordinanza impugnata, disponendo il rinvio al Tribunale per una nuova valutazione in particolare sulla sussistenza della partecipazione associativa e sullaggravante mafiosa. In sostanza la Corte ha ritenuto insufficientemente motivata la qualificazione della ricorrente quale associata: le prove addotte (convivenza con il presunto capo, notizie indirette sulle cessioni, una conversazione in cui la sorella di Marchiotti la incaricava di informare amici sulle spese legali) non dimostrano in modo adeguato la coscienza e volontà di far parte dellassociazione e il rapporto con altri sodali o un ruolo di raccordo. Il secondo motivo, relativo alla gravità indiziaria delle cessioni, è stato invece ritenuto infondato: la combinazione di intercettazioni e videoriprese fornisce un quadro indiziario solido circa le consegne effettuate dalla ricorrente. Di conseguenza lordinanza è stata annullata e la pratica rinviata per nuovo esame sui punti indicati, con possibile rivalutazione della misura cautelare.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 73 e 74 richiamati come reati-fine di traffico di sostanze stupefacenti; la Corte valuta la gravità indiziaria rispetto a quei reati distinguendo tra concorso in cessione e partecipazione all'associazione finalizzata al traffico
aggravante di matrice associativa/mafiosa
non espressamente quantificata nellatto
La qualificazione dellaggravante mafiosa richiede che sia accertato il rapporto e linterazione tra lorganizzazione mafiosa e lorganizzazione dedita al narcotraffico e il contributo concreto dellindagato; laccento è posto sullobbligo di motivare come tale interazione e il contributo individuale si siano realizzati
Giurisprudenza di legittimità
Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020 (Di Maggio); Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015 (Prota)
Richiamati principi secondo i quali la reiterazione di reati-fine in concorso con altri può costituire indice di partecipazione associativa, ma la mera reiterazione non è automaticamente sufficiente: occorre prova della preesistenza del vincolo associativo e della coscienza e volontà di aderire allassociazione
Massime di principio
- La convivenza o il rapporto sentimentale con il presunto capo non è di per sé sufficiente a provare ladesione a unassociazione criminale; è necessario dimostrare la coscienza e la volontà di partecipare e il rapporto con altri sodali
- La mera reiterazione di cessioni di stupefacenti non prova automaticamente la partecipazione a unassociazione: occorre dimostrare che le condotte siano parte di unorganizzazione stabile e che limputato abbia svolto un ruolo di raccordo o mantenimento del sodalizio
- Per sostenere laggravante mafiosa è necessario spiegare nel dettaglio come la struttura mafiosa abbia influenzato o supportato lattività di narcotraffico e quale contributo concreto abbia dato lindagato; formulazioni generiche o assunzioni non motivate possono determinare lannullamento
- Intercettazioni telefoniche e videoriprese, se coordinate e corroborate tra loro, possono fornire una base solida per la gravità indiziaria in ordine alle cessioni; tuttavia, lacune nella motivazione circa il significato delle emergenze probatorie rispetto alladesione associativa possono portare alla rinnovazione del giudizio
- In situazioni analoghe, il giudice deve esplicitare il nesso logico tra fatti provati e qualificazione giuridica prescelta, indicando ruolo, consapevolezza e contributo dellimputato allattività associativa
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