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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34597/2023 del 08/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente, tramite difensore, impugnava l'ordinanza che aveva accertato l'attualità della pericolosità sociale e disposto la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni due. Denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 679 cod. proc. pen. e 228 cod. pen., sostenendo che l'accertamento dell'attualità della pericolosità era stato effettuato in un momento prematuro (mentre il soggetto era ancora in custodia per altro procedimento) e che tale verifica dovrebbe essere svolta solo in prossimità dell'effettiva esecuzione della misura, quando sia possibile valutare la concreta situazione personale e l'esito del percorso rieducativo del condannato.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Lecce e l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza. I giudici hanno ritenuto che l'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale debba essere effettuato in prossimità dell'applicazione/esecuzione della misura, poiché solo allora è possibile valutare concretamente la situazione personale del condannato e il suo comportamento durante e dopo l'espiazione della pena. Perciò l'accertamento svolto in un momento antecedente è risultato prematuro e illegittimo. Si segnala che in cancelleria la Procura Generale aveva chiesto l'inammissibilità, richiesta che tuttavia non è stata accolta.

Norme richiamate

  • art. 679 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa come parametro procedurale rispetto all'impugnazione e alla verifica della legittimità dell'ordinanza; la Corte evidenzia che la valutazione sull'attualità della pericolosità deve rispettare i criteri temporali di prossimità all'esecuzione della misura

  • art. 228 cod. pen.

    Norma penale richiamata dalla difesa in relazione alla misura di sicurezza (pericolosità sociale); la Corte interpreta in concreto che l'accertamento dei presupposti per l'applicazione della misura richiede una verifica temporale adeguata, cioè prossima all'esecuzione

Massime di principio

  • L'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale deve essere effettuato in prossimità dell'effettiva esecuzione della misura di sicurezza, non in un momento temporale distante in cui non è possibile valutare la concreta situazione personale del condannato
  • Un accertamento svolto prematuramente (mentre la pena non è ancora eseguita e permangono procedure o custodie cautelari) può essere annullato perché non consente la valutazione dei fatti successivi e del percorso rieducativo
  • Il magistrato deve considerare il comportamento del condannato durante e dopo l'espiazione della pena al fine di valutare l'attualità della pericolosità sociale
  • Se l'applicazione della misura è stata deliberata ma la sua esecuzione è differita o sospesa per cause sopravvenute, è necessaria una nuova valutazione in prossimità della ripresa/esecuzione
  • La difesa può sollevare eccezioni di tempestività e chiedere astensione o differimento dell'accertamento quando la verifica sia manifestamente anticipata rispetto alla data di esecuzione prevista

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