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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39651/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale impugnava la sentenza del Tribunale di Lecce che aveva dichiarato "non doversi procedere" nei confronti di Alessandrelli perché il reato (contravvenzione ai sensi degli artt. 54-1161 cod. nav.) era estinto per oblazione. Il PG contestava l'insufficiente motivazione del Tribunale, rilevando che non era stata valutata la gravità del fatto (occupazione abusiva di 251 mq di area demaniale marittima), né era fornita attestazione formale dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi; contestava inoltre che l'estinzione fosse ottenuta con il pagamento di soli 338 euro e che fosse stata disposta la restituzione delle attrezzature sequestrate anziché la confisca in caso di condanna.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen. con riferimento anche alla disciplina transitoria della legge 27/9/2021 n.134 (termine di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione per i ricorsi proposti entro il 31/12/2024). La sentenza impugnata risaliva al 22/2/2022 e il termine di conclusione del giudizio di legittimità sarebbe scaduto il 23/11/2023; essendo decorso il termine, la Corte ha dichiarato l'improcedibilità, senza entrare nel merito delle doglianze del Procuratore generale circa la gravità del fatto o la confisca delle attrezzature.

Norme richiamate

  • art. 54 cod. nav. e art. 1161 cod. nav.

    citati come norme sostanziali della contravvenzione contestata

    Indicano la qualificazione del fatto come contravvenzione relativa alla materia demaniale marittima; la decisione non ha approfondito il merito di tali norme perche' si è risolta per motivi di improcedibilità procedurale

  • art. 344-bis cod. proc. pen.

    "la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale" e "la mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale"

    La norma stabilisce termini per la definizione dei gradi di impugnazione la cui violazione determina l'improcedibilità dell'azione penale; la Corte ha applicato tale principio per dichiarare improcedibile il giudizio di cassazione

  • art. 2, comma 5, L. 27 settembre 2021, n. 134

    "nei procedimenti ... proposti entro la data del 31 dicembre 2024 ... i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis ... sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione"

    La disposizione transitoria ha modificato i termini applicabili ai procedimenti pendenti o proposti entro il termine indicato; la Corte ha calcolato il termine per la cassazione (1 anno e 6 mesi) e rilevato la sua decorrenza, dichiarando l'improcedibilità

  • art. 593, comma 3, cod. proc. pen.

    citato implicitamente come principio secondo cui la pronuncia di proscioglimento per reato punito con pena alternativa non è appellabile

    Ha determinato che l'unica impugnazione esperibile avverso la sentenza del Tribunale era il ricorso per cassazione, con effetto sulla determinazione del termine procedurale

Massime di principio

  • Se i termini di definizione dell'impugnazione stabiliti dall'art. 344-bis c.p.p. decorrono e non sono rispettati, il giudice di legittimità deve dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale, anche senza entrare nel merito delle questioni sostanziali.
  • La disciplina transitoria (L. 27/9/2021 n.134) estende i termini precedenti per alcuni procedimenti: per i ricorsi proposti entro il 31/12/2024 il termine per la cassazione è di 1 anno e 6 mesi; occorre calcolare con attenzione la decorrenza e applicare il termine specifico al caso concreto.
  • Le pronunce di proscioglimento relative a reati puniti con pena alternativa possono non essere appellabili ai sensi dell'art. 593 c.p.p.; ciò incide sul grado di impugnazione esperibile e, quindi, sui termini di improcedibilità applicabili.
  • Una pronuncia di improcedibilità per decorso dei termini produce lo stesso effetto pratico di estinzione del processo ma impedisce che il merito venga esaminato: le questioni riguardanti gravità del fatto, ripristino dello stato dei luoghi o confisca delle cose restano non decise.
  • Per evitare che il procedimento si estingua per improcedibilità, la parte che impugna deve curare tempi e forme dell'impugnazione e l'organo giudicante deve motivare tempestivamente; il pubblico ministero può invocare la riforma solo se il giudizio di legittimità è ancora valido nei termini di legge.

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