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Sentenza

Sentenza n. 19/2026 - Milano, Sezione 3

per l’annullamento del decreto emesso dal Ministero dell’Interno in data 20.3.2025 e notificato in data 12.5.2025, con cui veniva decretato il rigetto relativo all’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, presentata dal ricorrente in data 15.2.2024.

Giustizia amministrativa202504077

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, motivato con riferimento alla condanna penale del richiedente per maltrattamenti e lesioni e al conseguente giudizio di pericolosità sociale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 20 marzo 2025, notificato il 12 maggio 2025, con cui era stata respinta l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata il 15 febbraio 2024. Il diniego richiamava una recente sentenza di condanna alla pena di tre anni di reclusione per maltrattamenti e lesioni ai danni della compagna, ritenendo tale condanna indicativa di pericolosità sociale ostativa alla permanenza in Italia. Il giudizio non è stato tuttavia esaminato nel merito, poiché il TAR ha rilevato d’ufficio l’assenza di qualsiasi sottoscrizione, digitale o autografa, sul ricorso. Il ricorrente ha sostenuto che la firma digitale apposta sul modulo di deposito telematico dovesse estendersi al ricorso e alla procura e, in subordine, ha chiesto un termine per depositare ricorso e procura sottoscritti digitalmente. È stata inoltre rilevata la mancanza della firma digitale sulla copia informatica della procura alle liti e della relativa asseverazione di conformità all’originale cartaceo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., il ricorso deve contenere la sottoscrizione del ricorrente che agisce personalmente oppure del difensore, con indicazione della procura speciale; l’art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a. sancisce la nullità del ricorso privo di sottoscrizione. Nel caso concreto era pacifico che il ricorso non recasse alcuna sottoscrizione. La firma digitale apposta sul modulo di deposito non poteva sanare tale omissione, poiché la disposizione che prevedeva l’estensione della sottoscrizione agli allegati, compreso il ricorso e la procura, era stata abrogata dall’art. 4, comma 3, d.l. 28/2020, convertito dalla l. 70/2020. La mancanza della sottoscrizione rendeva il ricorso nullo, non suscettibile di regolarizzazione successiva e soggetto a declaratoria di inammissibilità. Il TAR ha ravvisato un ulteriore profilo di inammissibilità nella mancanza della firma digitale sulla copia informatica della procura e dell’asseverazione di conformità all’originale cartaceo. Le spese sono state compensate, poiché la decisione è dipesa da una questione rilevata d’ufficio e l’Amministrazione non ha svolto difese sostanziali.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale

    La sottoscrizione del ricorrente o del difensore costituisce requisito necessario del ricorso amministrativo.

  • art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.

    il ricorso è nullo … se manca la sottoscrizione

    La mancanza della sottoscrizione determina la nullità del ricorso e, secondo la decisione, conduce alla declaratoria di inammissibilità, senza possibilità di regolarizzazione ex post.

  • art. 4, comma 3, d.l. 28/2020, convertito dalla l. 70/2020

    La disposizione che consentiva di ritenere estesa agli allegati la firma digitale apposta sul modulo di deposito era stata abrogata; pertanto la firma del modulo non supplisce alla sottoscrizione del ricorso e della procura.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di porre d’ufficio a fondamento della decisione una questione rilevata nel corso del giudizio, previa sottoposizione della stessa alle parti.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare.

Massime di principio

  • La sottoscrizione del ricorso, digitale o autografa secondo le forme applicabili, è un requisito essenziale dell’atto introduttivo del giudizio amministrativo; la sua mancanza determina la nullità del ricorso e la conseguente inammissibilità della domanda.
  • La sottoscrizione digitale apposta sul modulo telematico di deposito non si estende automaticamente al ricorso e alla procura quando la disposizione normativa che prevedeva tale estensione sia stata abrogata.
  • La mancanza della sottoscrizione del ricorso non è suscettibile di regolarizzazione ex post mediante la concessione di un termine successivo al deposito dell’atto introduttivo.
  • La procura alle liti depositata in copia informatica deve recare la necessaria firma digitale e, ove riproduca un originale cartaceo, l’asseverazione di conformità richiesta dalle regole del processo amministrativo telematico.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiNullità del provvedimento

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