Sentenza n. 13844/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1239/2025 pubbl. il 23/09/2025, nell'ambito del procedimento recante RG 6897/2024, mai impugnata, come da certificazione del 28.01.2026, notificata in copia conforme all'originale ex art. 475 c.p.c. in data 28.9.2025, recante condanna del MINISTERO DELL'Istruzione e del Merito, infra: accerta e dichiara il diritto della ricorrente di usufruire del beneficio della Carta del docente previsto dall'art 1 comma 121 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito di attivare in favore della ricorrente la Carta docente su cui sarà accreditata la somma di € 2500,00, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate nella misura di € 1080,97 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1239/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020-2023/2024 e condannato il Ministero alla sua attivazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato, notificata al Ministero presso la sede reale con le formalità richieste per valere quale titolo esecutivo. Ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione, che non aveva attivato la Carta del docente né corrisposto quanto dovuto. Il ricorso è stato notificato e depositato dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza: notificazione della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione e decorso del termine dilatorio di centoventi giorni prima della proposizione del ricorso. Poiché era pacifico che il giudicato non fosse stato eseguito, ha ordinato al Ministero di darvi esecuzione entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, provvedendo agli adempimenti e ai pagamenti dovuti in base al titolo. Per il caso di persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, da esercitare nei successivi sessanta giorni; nessun compenso è stato riconosciuto per tale attività, in quanto ricompresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Richiede, per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, la notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni prima dell'azione esecutiva o di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto riconosciuto nel giudicato alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è procedibile quando il giudicato sia stato notificato all'amministrazione presso la sua sede reale con le formalità necessarie a valere come titolo esecutivo e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996.
- Quando l'amministrazione non abbia dato esecuzione a un giudicato e tale inottemperanza non sia controversa, il giudice deve ordinare l'esecuzione entro un termine perentorio, individuando gli adempimenti necessari a soddisfare integralmente quanto statuito nel titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato entro un termine successivo.
- L'attività del commissario ad acta non dà luogo a un compenso autonomo quando sia svolta dal dirigente dell'amministrazione resistente e rientri nell'onnicomprensività della relativa retribuzione.
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