Sentenza n. 5795/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 12143/2024 - RG n. 28234/2024, pubblicata in data 28/11/2024, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione lavoro, notificata in data 29.07.2025 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica e ordinato l'accredito delle relative somme
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiari del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 12143/2024, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi il 29 luglio 2025. La decisione civile aveva riconosciuto a ciascun ricorrente il diritto alla carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, con una provvista di 500 euro per ogni anno di servizio indicato nel titolo, e aveva condannato il Ministero all'immediata attivazione del beneficio, oltre alle spese di lite. I ricorrenti hanno dedotto l'inadempimento del Ministero. L'Amministrazione si è costituita soltanto formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato, la rituale notificazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli nei confronti delle amministrazioni pubbliche e la propria competenza ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza, poiché il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato e il termine di 120 giorni era decorso. L'Amministrazione, a fronte dell'allegato inadempimento, non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'esecuzione del giudicato; la pretesa dei ricorrenti è stata quindi ritenuta fondata anche alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Il giudice dell'ottemperanza non può rimettere in discussione i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. È stato ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza presupposta entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato, previa richiesta dei ricorrenti, un Commissario ad acta individuato nel Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, al quale è stato assegnato un ulteriore termine di 60 giorni. Non sono state applicate, allo stato, penalità di mora, salva una successiva richiesta in caso di persistente inottemperanza. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in complessivi 3.360 euro, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissando il termine per adempiere e adottando le misure conseguenti.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria competenza a conoscere dell'ottemperanza al titolo giudiziale indicato in epigrafe.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Prevede il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo per l'esecuzione delle pronunce giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ha verificato che tale termine fosse decorso.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale scolastico, oggetto del giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato regolarmente notificato all'amministrazione ed è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione contro le pubbliche amministrazioni, il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine assegnato.
- A fronte dell'allegazione dell'inadempimento del giudicato, l'amministrazione che non fornisca chiarimenti o elementi sull'avvenuta esecuzione non assolve l'onere di dimostrare l'adempimento, sicché la pretesa esecutiva del creditore può essere accolta secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore.
- Il giudice dell'ottemperanza deve dare esecuzione al contenuto del giudicato senza riesaminare o sindacare i presupposti sostanziali della pretesa già riconosciuta dal titolo definitivo.
- La nomina preventiva di un Commissario ad acta è ammissibile quale misura destinata a operare, previa richiesta dell'interessato, in caso di inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.
- La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente: può essere esclusa quando, allo stato degli atti, non risultino sussistenti i relativi presupposti, restando possibile una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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