Cassazione Penale, Ordinanza n. 04107/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per truffa aggravata. Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione e travisamento dei dati probatori, sostenendo che la ricostruzione dei fatti fosse erronea e che la vicenda integrasse al più un inadempimento contrattuale di rilievo civilistico. Con il secondo motivo contestava l'applicazione della circostanza aggravante della minorata difesa, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché meramente riproduttivo delle censure già svolte in appello e non specifico; ha ritenuto il secondo motivo privo di concreto interesse, poiché l'eventuale esclusione dell'aggravante non avrebbe inciso sulla pena, essendo già state riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato, per il primo motivo, la mancanza di specificità e il difetto di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata; per il secondo motivo, l'assenza di interesse concreto, dato che l'esclusione dell'aggravante della minorata difesa non avrebbe prodotto una riduzione di pena. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
a pena di inammissibilità del ricorso
Il ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi effettivamente con le ragioni della decisione impugnata; censure meramente reiterative o apparenti sono inammissibili.
art. 69, quarto comma, c.p.
le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale
Quando le attenuanti generiche sono già state compensate con una recidiva qualificata, l'eventuale eliminazione di un'aggravante non comporta automaticamente una diminuzione della pena, se non incide sul giudizio di bilanciamento già effettuato.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le doglianze già dedotte in appello senza misurarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini dell'ammissibilità, il motivo deve essere specifico e contenere una critica argomentata, non essendo sufficiente la mera denuncia di vizio di motivazione o travisamento della prova in forma assertiva.
- La qualificazione di una condotta come truffa richiede una motivazione che valorizzi tanto l'elemento materiale quanto quello soggettivo, e consente di escludere la degradazione della vicenda a semplice inadempimento civilistico quando emergano gli estremi dell'artificio o raggiro e del dolo.
- Una censura contro una circostanza aggravante è priva di interesse se, anche accolta, non potrebbe determinare un risultato più favorevole sul trattamento sanzionatorio già definito da un giudizio di equivalenza o bilanciamento delle circostanze.
Come è indicizzato
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