Ordinanza n. 562/2026 - Catania, Sezione 1
per l'esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 440/2025 del 06.05.2025 del Tribunale di Siracusa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva riconosciuto la carta elettronica del docente per complessivi € 2.500,00, oltre spese processuali
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Siracusa, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad attribuire loro la carta elettronica del docente per complessivi € 2.500,00, oltre € 1.314,00 per spese processuali distratte. Hanno dedotto che la sentenza era stata spedita in forma esecutiva il 7 maggio 2025. Tuttavia, non è stata prodotta la prova della notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione nel formato eml cliccabile; pertanto, non risulta esattamente comprovato l'adempimento della previa notificazione richiesto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997 e successive modificazioni.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso definitivamente il ricorso per ottemperanza. Rilevato che, secondo la giurisprudenza costante e condivisa, è inammissibile il ricorso per l'esecuzione del giudicato quando non sia documentata la notificazione del titolo all'Amministrazione, ha disposto che i ricorrenti producano, entro il termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, la prova della notificazione della sentenza del Tribunale di Siracusa. L'adempimento è stato disposto quale incombente istruttorio e la trattazione è stata rinviata all'udienza camerale del 6 maggio 2026. Non è stata adottata alcuna pronuncia definitiva sull'ammissibilità o sul merito dell'ottemperanza, né è stata regolata in modo significativo la questione delle spese.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
La previa notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione deve essere documentata ai fini dell'ammissibilità del ricorso per l'esecuzione del giudicato; in mancanza della relativa prova, il giudice dispone la produzione documentale prima di definire il giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione, la previa notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione, richiesta dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, deve essere documentata dal ricorrente.
- Quando la prova della notificazione del titolo esecutivo non sia stata adeguatamente prodotta, il giudice può assegnare al ricorrente un termine perentorio per depositarla e rinviare la decisione sulla procedibilità o ammissibilità del ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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