Sentenza del 12/07/2018 n. 18396 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il recupero di crediti d’imposta richiesti ai sensi dell’art. 8 della legge n. 388/2000 per gli anni 2002, 2003 e 2004, connessi a investimenti di ristrutturazione e ammodernamento di un capannone industriale. L’Agenzia contestava il possesso dei requisiti dell’agevolazione, sostenendo principalmente che la contribuente aveva inizialmente dichiarato costi di ristrutturazione pari a 377.851 euro, inferiori al costo dell’immobile di 413.165 euro, e che solo in appello aveva indicato un importo maggiore. Contestava inoltre l’applicabilità del credito d’imposta a spese sostenute dalla conduttrice su un bene di proprietà della società di leasing.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il primo motivo dell’Agenzia, ritenendo che la CTR avesse illegittimamente trascurato il valore confessorio della dichiarazione iniziale della contribuente relativa ai costi di ristrutturazione. La Corte ha invece respinto la censura relativa alla presunta domanda nuova in appello. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata nei limiti dell’accoglimento e la causa è stata rinviata alla CTR della Calabria, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8
Il credito d’imposta è riconosciuto per nuovi investimenti in beni strumentali nuovi; per gli investimenti effettuati mediante locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
L’agevolazione richiede la verifica dei requisiti dell’investimento agevolabile e, nel leasing, il riferimento al costo sostenuto dal concedente per l’acquisto del bene.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 1
Divieto di proporre domande nuove in appello.
Non vi è domanda nuova quando in appello non cambia la causa petendi e non vengono introdotti fatti costitutivi diversi tali da alterare l’oggetto sostanziale della controversia.
Codice civile, art. 2730
La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all’altra parte.
La dichiarazione della contribuente contenuta negli atti introduttivi, relativa all’importo dei lavori, aveva valore di confessione giudiziale e costituiva prova legale che il giudice di merito non poteva liberamente disattendere.
Codice di procedura civile, art. 116
Il giudice deve valutare liberamente le prove salvo i casi in cui la legge attribuisca loro un diverso valore; non può quindi trattare come liberamente valutabile una confessione avente valore di prova legale.
D.P.R. n. 917/1986, art. 74, comma 3, nel testo ratione temporis vigente
La disposizione è stata richiamata con riguardo alla contabilizzazione e deducibilità dei costi qualificati come altre immobilizzazioni immateriali, ma la relativa questione non è stata esaminata nel merito perché assorbita.
Codice civile, art. 934
Richiamato dall’Agenzia con riguardo all’incorporazione delle opere realizzate sul bene di proprietà della società di leasing; la questione è rimasta assorbita dal rinvio.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese dalla parte nei propri atti processuali su fatti sfavorevoli possono avere valore di confessione giudiziale e vincolare il giudice come prova legale.
- Il giudice non può sostituire liberamente una circostanza confessata con una diversa quantificazione desunta da altri elementi, salvo verificare i limiti e l’effettiva portata della confessione.
- La precisazione o diversa quantificazione di un fatto già compreso nella controversia non costituisce necessariamente domanda nuova in appello; lo diventa quando modifica i fatti costitutivi, l’oggetto sostanziale o il tema di indagine.
- Nei contenziosi su agevolazioni fiscali per investimenti in leasing occorre distinguere il costo del bene sostenuto dal concedente dai costi di ristrutturazione sostenuti dall’utilizzatore e verificare se questi ultimi integrino effettivamente un investimento agevolabile.
- Una cassazione con rinvio non determina automaticamente la vittoria definitiva di una parte: la questione sostanziale deve essere nuovamente esaminata dal giudice di rinvio, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Cassazione.
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