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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24566/2025 del 04/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico per lavori di sistemazione e rifacimento delle reti idriche interne in un abitato comunale, aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese di cui una società in nome collettivo era capogruppo. Dopo la stipula del contratto, il Comune dispose la risoluzione del rapporto per grave inadempimento, grave ritardo e irregolarità dell'appaltatore. La capogruppo convenne il Comune chiedendo che fosse accertata l'illegittimità della risoluzione e la responsabilità dell'ente, con risarcimento danni e pagamento di lavori aggiuntivi ed extracontratto. Il Tribunale rigettò la domanda, ma la Corte d'appello dichiarò illegittima la risoluzione comunale e ritenne risolto il contratto per inadempimento della stazione appaltante, disponendo CTU per il danno. Nel giudizio di cassazione il Comune dedusse: 1) violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la motivazione della sentenza definitiva fosse apparente o insufficiente e che la Corte d'appello avesse aderito in modo non adeguatamente argomentato alle conclusioni del CTU, senza spiegare perché la vicenda dovesse ricondursi alla fattispecie di cui all'art. 25, comma 1, lett. d), della legge n. 109/1994 anziché alle ipotesi di cui alle lett. a)-c); 2) violazione degli artt. 1175, 1176, 1218, 1223 e 1227 c.c. in relazione agli artt. 1453 e 1455 c.c., lamentando che la Corte territoriale non avrebbe valutato il comportamento dell'appaltatore nel corso dell'intero rapporto, né comparato i contrapposti inadempimenti, né considerato l'incidenza della condotta colposa dell'appaltatore sulla quantificazione del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e vizi motivazionali, mirassero in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito e a rimettere in discussione il giudicato interno formatosi sull'an della risoluzione del contratto, già definito con la precedente sentenza non definitiva e con il rigetto del relativo ricorso per cassazione. Quanto al quantum, ha rilevato la genericità dei motivi e l'inammissibile richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e delle conclusioni del CTU. Per effetto dell'inammissibilità è caducata la sospensione ex art. 373 c.p.c.; il Comune è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità e a versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132, 2° co., n. 4, c.p.c.

    La doglianza di motivazione apparente o insufficiente è stata esclusa perché le censure miravano sostanzialmente a contestare l'accertamento di fatto del giudice di merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza, ma la censura è stata reputata inammissibile perché non diretta realmente a un vizio motivazionale autonomo.

  • art. 25, comma 1, lett. d), L. n. 109/1994

    È stata richiamata dalla Corte d'appello per inquadrare la necessità della perizia di variante in ragione di errori od omissioni progettuali; la Cassazione ha però ritenuto preclusa la contestazione di tale profilo per giudicato interno.

  • art. 25, comma 1, lett. a)-c), L. n. 109/1994

    Le ipotesi alternative indicate dal ricorrente non potevano più essere rimesse in discussione in cassazione, essendo coperto dal giudicato interno l'an della risoluzione.

  • art. 1175 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la violazione dei doveri di correttezza e collaborazione dell'appaltatore; la Corte non ha esaminato nel merito la censura perché inammissibile.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato insieme agli altri articoli sull'adempimento; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 1218 c.c.

    Norma invocata per sostenere la responsabilità contrattuale dell'appaltatore; la Cassazione non è entrata nel merito.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato in tema di danno risarcibile; la censura sul quantum è stata considerata generica e inammissibile.

  • art. 1227 c.c.

    Il ricorrente contestava la mancata valutazione del concorso colposo dell'appaltatore; la Corte ha ritenuto la censura diretta a una rivalutazione di fatto.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato in relazione alla risoluzione per inadempimento; la Cassazione ha ritenuto che la relativa questione fosse coperta dal giudicato interno sull'an.

  • art. 1455 c.c.

    Invocato per la gravità dell'inadempimento; non esaminato nel merito per inammissibilità.

  • art. 373 c.p.c.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la caducazione della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

  • art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, 1° co. bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

  • art. 2697 c.c.

    Non è citato espressamente nel testo, ma la decisione ribadisce l'inammissibilità di censure che mirino a sovvertire l'accertamento fattuale senza confrontarsi con la motivazione della sentenza.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente denunciando violazione di legge o vizi di motivazione, miri in sostanza a ottenere una nuova valutazione dei fatti, delle prove e delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
  • Quando l'an della responsabilità o della risoluzione è già coperto da giudicato interno, non possono essere proposte in cassazione censure che tendano a rimettere in discussione quel punto, neppure sotto la veste di doglianze sul quantum.
  • Nel giudizio di legittimità i motivi devono essere specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; censure generiche o meramente assertive sono inammissibili.
  • La contestazione della quantificazione del danno, se implica la critica alla ricostruzione fattuale del giudice di merito e del CTU, non è scrutinabile in cassazione se non nei limiti del vizio effettivamente dedotto e con argomentazione puntuale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la caducazione della sospensione dell'efficacia esecutiva eventualmente disposta ex art. 373 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioniAppalto
RamiEsecuzioniProcesso civileContratti
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

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