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Sentenza

Sentenza n. 397/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento - della deliberazione della Giunta comunale di -OMISSIS- -OMISSIS- n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, recante “Presa d'atto rinuncia e concessione di due loculi nella tomba di famiglia del -OMISSIS- da parte del Sig. -OMISSIS-. a favore della famiglia -OMISSIS-”, ricevuta dal Comune in data 13.10.2023.

Giustizia amministrativa202400009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 30 marzo 2004, recante la presa d'atto della rinuncia di un concessionario e la concessione di due loculi della tomba di famiglia a soggetti estranei al nucleo familiare

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (concessionarie cimiteriali)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti contestavano la legittimità della deliberazione comunale con cui era stata presa d'atto della rinuncia di un avente diritto e autorizzata la concessione di due loculi a favore di soggetti estranei alla famiglia titolare della tomba. Deducevano la violazione dell'art. 93 del d.P.R. 285/1990 e dell'atto di concessione del 28 novembre 1997, che riservava l'uso dei loculi ai concessionari, ai loro eredi e ai componenti del nucleo familiare, vietandone la cessione a persone diverse; sostenevano inoltre che il rinunciante non potesse disporre di diritti spettanti anche agli altri titolari e che non potesse trasferire più loculi di quanti rientrassero nella sua posizione giuridica. Venivano prospettati anche la violazione del divieto di patti successori, la qualificazione della disposizione come legato mortis causa non ancora operativo e la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento agli altri aventi diritto. Il Collegio ha preliminarmente esaminato la tempestività del ricorso, ritenendolo tempestivo poiché la deliberazione aveva efficacia individuale e il termine di impugnazione decorreva dalla conoscenza effettiva, avvenuta il 13 ottobre 2023, non dalla pubblicazione all'albo pretorio. Nel merito, le ricorrenti contestavano due distinti effetti della deliberazione: la tumulazione del primo soggetto estraneo, avvenuta nel 2017, e quella della coniuge, avvenuta nel 2022.

La decisione

Il ricorso è stato definito parzialmente inammissibile e parzialmente accolto. Quanto al loculo occupato con la tumulazione del 2017, il TAR ha ritenuto che le ricorrenti fossero da tempo consapevoli dell'occupazione e della sostanziale cessione, ma avessero omesso di reagire fino alla successiva tumulazione del 2022. Tale inerzia prolungata, valutata come comportamento chiaro e incompatibile con la volontà di contestare, ha integrato acquiescenza e determinato la carenza di interesse all'impugnazione limitatamente a quella parte della deliberazione. Quanto al loculo occupato nel 2022, il ricorso è stato accolto. Il diritto di uso delle sepolture private è riservato ai concessionari e ai loro familiari, con possibilità di tumulazione di estranei solo nei casi previsti dall'art. 93 del d.P.R. 285/1990, ossia conviventi o persone che abbiano acquisito particolari benemerenze. Il soggetto tumulato nel 2022 non possedeva tali requisiti. Inoltre, il congiunto cedente aveva dichiarato di essere l'unico componente del proprio nucleo familiare e, quindi, non poteva disporre di più di un loculo né trasferire un diritto spettante anche agli altri aventi titolo. L'amministrazione non poteva autorizzare il trasferimento di un diritto non spettante al cedente né modificare la concessione in danno degli altri familiari. La deliberazione è stata pertanto annullata limitatamente alla parte relativa al loculo utilizzato per la tumulazione del 2022. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 93 d.P.R. 285/1990

    Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; ... tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro. Sono ammesse persone conviventi o salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari.

    La tumulazione di soggetti estranei alla famiglia è eccezionale e può essere autorizzata soltanto quando ricorrano i requisiti previsti dalla norma; l'amministrazione non può estendere la concessione a soggetti privi di tali requisiti.

  • art. 29 c.p.a.

    Per gli atti comunali a efficacia individuale il termine per impugnare decorre dalla conoscenza effettiva dell'atto, quando non sia provata una conoscenza anteriore idonea a far decorrere il termine; la pubblicazione all'albo pretorio rileva, invece, per gli atti di carattere generale.

  • art. 7 l. 241/1990

    Le ricorrenti hanno dedotto, senza che il giudice la ponesse a fondamento autonomo dell'accoglimento, l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento agli altri aventi diritto quando l'amministrazione intenda modificare la portata della concessione cimiteriale.

  • art. 823 c.c.

    I beni demaniali sono inalienabili e non possono costituire oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti applicabili.

  • art. 824 c.c.

    Le aree cimiteriali rientrano nel demanio pubblico; la cessione del diritto di sepoltura richiede quindi l'intervento dell'autorità concedente.

Massime di principio

  • La cessione di un diritto di sepoltura privata non costituisce una mera alienazione tra privati, ma una voltura o modifica della concessione demaniale cimiteriale, efficace solo con l'intervento e l'autorizzazione dell'amministrazione concedente.
  • Ai sensi dell'art. 93 del d.P.R. 285/1990, il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche spetta ai concessionari e ai loro familiari; la tumulazione di persone estranee è ammessa soltanto per conviventi o soggetti che abbiano acquisito particolari benemerenze, secondo la disciplina applicabile.
  • Un concessionario non può trasferire a terzi un diritto di sepoltura maggiore di quello di cui dispone né incidere sui diritti degli altri concessionari, familiari o aventi titolo; l'amministrazione non può autorizzare tale trasferimento né alterare unilateralmente la concessione in loro danno.
  • Per gli atti comunali a efficacia individuale il termine di impugnazione decorre dalla conoscenza effettiva dell'atto, salvo che l'amministrazione o la parte che eccepisce la tardività dimostri una conoscenza anteriore di almeno sessanta giorni; la pubblicazione all'albo pretorio non determina automaticamente la decorrenza del termine.
  • La prolungata inerzia consapevole del titolare di una posizione giuridica, incompatibile con la volontà di contestare l'atto o il fatto lesivo, può integrare acquiescenza e determinare l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza di interesse limitatamente alla parte così accettata.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniPartecipazione al procedimentoTermini e notificazione del ricorso
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereEfficacia ed esecutorietàPartecipazione procedimentale

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