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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26183/2024 del 07/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008 con il quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione costi pubblicitari/sponsorizzazioni per euro 28.600,00 ritenuti non inerenti e IVA per euro 21.131,47 circa indebitamente detratta per errata applicazione del pro rata. In primo e secondo grado la pretesa erariale era stata solo parzialmente ridotta, con riconoscimento della deducibilità di una parte delle sponsorizzazioni e conferma del rilievo sull’IVA. La contribuente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione dell’art. 24 l. n. 4/1929 e dei principi sul contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo l’obbligo generalizzato di notifica del processo verbale di constatazione prima dell’atto impositivo; (2) violazione dei principi comunitari e costituzionali sul diritto al contraddittorio preventivo, lamentando che l’avviso fosse stato emesso senza previa audizione effettiva; (3) violazione dell’art. 115 c.p.c. per omesso esame di fatti pacifici e non contestati, relativi al pagamento e all’effettività di alcune sponsorizzazioni; (4) violazione dell’art. 24 Cost. in relazione all’indetraibilità IVA per pro rata, assumendo che il meccanismo non fosse applicabile al caso concreto; (5) violazione degli artt. 109 e 99 TUIR, deducendo che l’IVA indetraibile dovesse comunque essere considerata costo deducibile in quanto inerente, certa, documentata e di competenza. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente ha poi depositato atto di rinuncia, avendo aderito alla definizione agevolata ex L. n. 197/2022; l’Agenzia ha comunicato il nulla osta e chiesto la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha dato atto dell’adesione della contribuente alla definizione agevolata prevista dalla legge n. 197/2022, del conseguente nulla osta dell’Agenzia delle entrate e ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Ha inoltre precisato che le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate e che, per effetto della definizione agevolata, non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24 l. n. 4/1929

    La ricorrente lo invocava come fondamento dell’obbligo di notificare il processo verbale di constatazione prima dell’atto impositivo; la decisione, però, non entra nel merito del motivo perché il giudizio si estingue per definizione agevolata.

  • artt. 41, 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno del diritto al contraddittorio preventivo; la Corte non si pronuncia sul punto per sopravvenuta estinzione del giudizio.

  • artt. 3, 24 e 97 Cost.

    Invocati dalla ricorrente in relazione al contraddittorio e alla legittimità del procedimento di accertamento; nessuna statuizione di merito per intervenuta cessazione della materia del contendere.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per dedurre l’omesso considerazione di fatti non contestati; il motivo non viene esaminato nel merito.

  • artt. 109 e 99 TUIR

    Richiamati per sostenere la deducibilità dell’IVA indetraibile come costo inerente; la Corte non decide sul merito.

  • art. 1, commi da 231 a 252, l. n. 197/2022

    La presentazione dell’istanza di definizione agevolata su tale base normativa determina, nel caso concreto, la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte afferma che l’adesione alla definizione agevolata esclude i presupposti per la condanna al raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di cassazione, interviene la definizione agevolata della pretesa tributaria e l’Amministrazione presta il nulla osta, il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • L’estinzione del giudizio per definizione agevolata impedisce l’esame nel merito dei motivi di ricorso, anche se concernenti contraddittorio endoprocedimentale, prova dei fatti o corretta applicazione di regole fiscali sostanziali.
  • In caso di giudizio estinto per adesione alla definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate e non opera il raddoppio del contributo unificato.
  • La pronuncia sull’estinzione non comporta alcun accertamento sulla fondatezza delle censure proposte contro l’avviso di accertamento o le decisioni di merito impugnate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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