Sentenza del 18/12/2019 n. 33757 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha denunciato la violazione e l'errata applicazione dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997, degli artt. 11 e 11-bis del regolamento comunale TIA approvato con deliberazione n. 38/2006 e dell'art. 238, comma 11, del D.Lgs. n. 152/2006. La controversia riguardava l'assoggettamento alla quota fissa della TIA delle superfici utilizzate per la lavorazione del marmo, nelle quali venivano prodotti esclusivamente rifiuti speciali smaltiti autonomamente dal produttore. La ricorrente sosteneva che tale circostanza potesse incidere, eventualmente, solo sulla quota variabile della tariffa e non sulla quota fissa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio nella parte in cui aveva escluso dalla quota fissa della TIA le aree destinate alla produzione del marmo. La Corte ha stabilito che la quota fissa è dovuta per il solo possesso o detenzione di superfici astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, poiché finanzia i costi essenziali e indivisibili del servizio nell'interesse della collettività. La produzione esclusiva di rifiuti speciali smaltiti autonomamente, così come la mancata fruizione concreta del servizio, non esclude quindi la quota fissa; può invece incidere sulla quota variabile, che è dovuta solo in presenza di produzione effettiva di rifiuti urbani o assimilati. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 22/1997, art. 49
"La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato [...] a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale"
La TIA si applica ai locali e alle aree astrattamente idonei alla produzione di rifiuti. L'avvio autonomo al recupero dei rifiuti non elimina di per sé la tariffa, ma può determinare una riduzione della sola componente variabile.
D.Lgs. n. 152/2006, art. 238, commi 1 e 11
"Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti"
In assenza del regolamento ministeriale attuativo, hanno continuato ad applicarsi le discipline previgenti relative alla TARSU e alla TIA 1.
D.P.R. n. 158/1999
Ha introdotto il metodo normalizzato per determinare la tariffa, distinguendo tra una quota fissa, collegata ai costi essenziali del servizio, e una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti prodotti e al servizio prestato.
L. n. 296/2006, commi 183 e 184
Ha esteso alla TIA i criteri di determinazione previsti per la TARSU nel periodo transitorio di applicazione delle discipline previgenti.
D.Lgs. n. 507/1993, art. 67, comma 2
Richiamato per analogia, prevede una riduzione collegata allo smaltimento autonomo dei rifiuti assimilati, secondo un meccanismo riferibile alla componente variabile e non all'esenzione integrale dalla tariffa.
Corte costituzionale, sentenza n. 238/2009
Ha evidenziato che la TIA finanzia non solo la gestione dei rifiuti prodotti dal singolo utente, ma anche i rifiuti esterni e i servizi resi nell'interesse generale della collettività; per questo la quota fissa non dipende dalla produzione concreta di rifiuti del singolo.
Massime di principio
- Per i prelievi strutturati in quota fissa e quota variabile, la quota fissa può essere dovuta per il solo possesso o detenzione di superfici astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, anche se il contribuente produce esclusivamente rifiuti speciali.
- Lo smaltimento autonomo dei rifiuti speciali non comporta automaticamente l'esenzione totale dalla TIA: l'eventuale esclusione o riduzione deve essere valutata soprattutto con riferimento alla quota variabile e alla disciplina applicabile.
- La mancata produzione concreta di rifiuti urbani o assimilati e la mancata fruizione del servizio non escludono necessariamente la quota fissa, perché questa finanzia costi generali, essenziali e indivisibili del servizio pubblico.
- L'esenzione o la riduzione richiedono una verifica distinta della natura dei rifiuti, della superficie interessata, della tariffa applicata e delle prove fornite dal contribuente sullo smaltimento autonomo.
- In situazioni analoghe è fondamentale distinguere tra rifiuti speciali, rifiuti urbani e rifiuti assimilati: solo per questi ultimi, ove previsto dalla legge e dal regolamento comunale, lo smaltimento autonomo può legittimare una riduzione della componente variabile.
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