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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19587/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo per equivalente di euro 45.970 disposto dal G.I.P. di Termini Imerese nei confronti di Imburgia, indagato per riciclaggio. L'indagato era accusato di aver ricevuto nel 2012 somme provento di reati commessi da Giacchetto Faustino attraverso la sua societa' (versamenti per 525.000 euro) e di aver poi, tra il 2018 e il 2020, trasferito e restituito parzialmente euro 45.970 mediante 18 bonifici simulando una restituzione. Il ricorso deduceva: 1) inutilizzabilita' di indagini successive ad un decreto di archiviazione (artt. 414 e 649 c.p.p.); 2) mancato esame della difesa circa la mancanza dell'elemento soggettivo e documenti probatori (artt. 125, 321 c.p.p., 648 bis e 648 quater c.p.); 3) illegittimita' del sequestro per equivalente in quanto la somma sequestrata non corrisponderebbe al profitto effettivo del reato di riciclaggio (artt. 684 bis e 648 quater c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha rigettato i primi due motivi: le operazioni di restituzione 2018-2020 sono considerate, anche in fenomeni di reato prolungato o frazionato, fatti autonomi o comunque successivi tali da non rendere inutilizzabili le indagini e non era possibile in sede di riesame confutare compiutamente l'elemento soggettivo, salvo evidenza ictu oculi. Ha invece accolto il terzo motivo: la giurisprudenza più recente limita il concetto di "profitto" del reato di riciclaggio al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'autore del riciclaggio (pertinenzialità), e non all'intero importo delle somme movimentate dall'autore del reato presupposto. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale del riesame di Palermo affinche' verifichi, alla luce dei principi indicati, se e in quale misura il profitto effettivo spettante al ricorrente corrisponda al valore sottoposto a sequestro.

Norme richiamate

  • art. 414 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di inutilizzabilità di atti successivi a decreti di archiviazione; la Corte ha ritenuto che non opera quando si indaga su fatti successivi o su reato a consumazione prolungata.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai limiti di utilizzazione degli atti processuali dopo archiviazione; la sentenza conferma che non impedisce indagini su fatti diversi e successivi.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato in riferimento ai poteri istruttori e all'esame delle deduzioni difensive in sede di riesame; la Corte ricorda i limiti della valutazione difensiva in sede cautelare reale.

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Riguarda l'istruttoria e le deduzioni difensive; la Corte ha ritenuto non decisiva in questa sede la documentazione prodotta che mirava a escludere la consapevolezza del ricorrente.

  • art. 648 bis cod. pen.

    Norma che definisce il delitto di riciclaggio; usata per il quadro di riferimento della fattispecie contestata.

  • art. 648 quater cod. pen.

    Norma relativa alle misure ablative (sequestro e confisca) per i reati di cui all'art. 648 bis; la Corte precisa che la confisca per equivalente va parametrata al profitto effettivo del riciclatore.

  • art. 684 bis cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle misure patrimoniali; la Corte ha valutato che il sequestro per equivalente non puo' gravare sull'intero importo originariamente movimentato se tale importo non corrisponde al profitto ottenuto dall'autore del riciclaggio.

Massime di principio

  • Operazioni successive di trasferimento o restituzione di denaro possono costituire autonomi episodi di riciclaggio; un decreto di archiviazione relativo a fatti anteriori non rende automaticamente inutilizzabili indagini su fatti successivi o su reato a consumazione prolungata.
  • In sede di riesame contro misure reali non e' normalmente possibile dedurre compiutamente la mancanza dell'elemento soggettivo se non quando questa mancanza sia palese (ictu oculi).
  • Il 'profitto' sequestrabile o confiscabile per il reato di riciclaggio deve essere determinato in base al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'autore del riciclaggio (principio di pertinenzialità) e non puo' automaticamente coincidere con l'intero ammontare delle somme movimentate dall'autore del reato presupposto.
  • Se vengono documentati elementi indiziari quali frazionamento dei bonifici, causali generiche, versamenti a favore di terzi e assenza di giustificativi contrattuali, tali elementi possono sostenere l'esistenza della consapevolezza circa la provenienza illecita delle somme.
  • In presenza di sequestro per equivalente conviene richiedere specifica istruttoria o valutazione per quantificare il profitto effettivo del presunto 'riciclatore' e fornire documentazione che colleghi le somme al vantaggio personale del soggetto sottoposto a misura.

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