Cassazione Penale, Sentenza n. 2109/2022 del 18/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di trasporto, offerta e cessione illecita di cocaina (contestati ex artt. 81, comma 2 c.p. e 73, commi 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309). Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione e violazione di legge perché la gravità degli indizi sarebbe stata valutata apoditticamente sulla base di intercettazioni dal significato non univoco; 2) carenza delle esigenze cautelari, assenza di pericolo concreto di recidiva, distanza temporale tra condotte e provvedimento e la rilevanza di un episodio con quantità minima di stupefacente, chiedendo misura meno afflittiva (arresti domiciliari con controllo elettronico).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e privo di specifiche indicazioni di illogicità nelle valutazioni probatorie basate sulle intercettazioni, e il secondo motivo aspecifico perché non ha confutato la motivazione del giudice di merito. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi e le esigenze cautelari considerata la presenza di precedenti e numerosi carichi pendenti, la temporalità dei fatti (fine 2019-2020) e l'inserimento del ricorrente in ambienti criminali, escludendo che misure meno afflittive potessero garantire le esigenze cautelari. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (ex art. 616 c.p.p.). Decisione resa il 04/11/2021.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, cod. pen.
Richiamata in relazione alla responsabilità per più condotte; utilizzata per la configurazione della fattispecie concorsuale contestata insieme al reato previsto dal DPR 309/90.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma sostanziale che punisce traffico, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; applicata per contestare il trasporto, l'offerta e la cessione di cocaina.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata come base per gli effetti del rigetto del ricorso e per la condanna alle spese processuali.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti nella esposizione dei motivi di impugnazione (richiesta di motivazione nei limiti strettamente necessari).
artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90; artt. 337, 624, 625 c.p.; art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110
Norme menzionate in quanto riferite ai precedenti penali e ai carichi pendenti del ricorrente: rilevate come elementi pertinenti alla valutazione delle esigenze cautelari e del rischio di reiterazione.
Massime di principio
- Per impugnare con successo una custodia cautelare occorre contestare specificamente e con argomentazioni logiche la motivazione del giudice: contestazioni generiche sulla 'mancanza di gravità degli indizi' sono inadeguate.
- Le intercettazioni, anche se non univoche singolarmente, possono concorrere a formare un quadro indiziario complessivo; il giudice valuta la convergenza di elementi, non solo singoli passaggi.
- Nella valutazione delle esigenze cautelari il giudice tiene conto di precedenti penali, carichi pendenti, collegamenti con ambienti criminali e della prossimità temporale dei fatti: la presenza di tali elementi può giustificare la custodia in carcere anche se esistono episodi con quantità ridotte di stupefacente.
- Per ottenere misure meno afflittive (arresti domiciliari, controllo elettronico) il difensore deve dimostrare concretamente l'inefficacia del carcere rispetto alle esigenze cautelari: prova di forte radicamento sociale, resipiscenza dimostrabile, garanzie alternative di controllo e l'assenza di collegamenti con ambienti criminali.
- In sede di riesame è essenziale che il ricorso si confronti punto per punto con la motivazione del giudice di merito e offra elementi nuovi o dimostri errori manifesti nella valutazione degli indizi.
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