Sentenza del 07/06/2017 n. 4036 - Comm. Trib. Prov. Milano
Imposta di Registro - Cessione d'Azienda - Conferimento - Prevalenza della sostanza sulla forma - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'operazione è stata realizzata mediante atti formalmente distinti: prima il conferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda in una società e poi la cessione delle quote partecipative a un terzo. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che dovessero essere considerati separatamente il conferimento e la cessione delle quote. La decisione ha invece ritenuto prevalente la sostanza economica e giuridica dell'operazione complessiva, individuando come effetto finale il trasferimento del potere di godimento e disposizione dell'azienda. Ai fini dell'imposta di registro, l'atto deve essere interpretato secondo la sua intrinseca natura e i suoi effetti giuridici, indipendentemente dal titolo formale e dalla frammentazione in più documenti.
La decisione
È stata ritenuta corretta la riqualificazione dell'operazione complessiva come vera e propria cessione d'azienda, nonostante la struttura formalmente articolata in un conferimento e in una successiva cessione di quote. L'Amministrazione finanziaria può procedere a tale riqualificazione senza dover dimostrare uno specifico intento elusivo, poiché le operazioni presentano una funzione economica sostanzialmente identica: il trasferimento dell'azienda da un gruppo di soggetti a un altro soggetto o gruppo. La contestazione del contribuente è stata quindi respinta.
Norme richiamate
Articolo 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.
La norma impone di considerare la sostanza giuridica dell'operazione e i suoi effetti complessivi, anziché fermarsi alla forma o alla denominazione attribuita dalle parti. Più atti collegati possono quindi essere valutati unitariamente e riqualificati quando realizzano un risultato economico e giuridico riconducibile a una cessione d'azienda.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, una sequenza di atti formalmente distinti può essere valutata unitariamente quando gli atti sono collegati e producono un unico effetto giuridico sostanziale.
- Il conferimento di un'azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni può essere riqualificato come cessione d'azienda se l'effetto complessivo consiste nel trasferimento del controllo e della disponibilità dell'azienda.
- La denominazione contrattuale e la struttura formale dell'operazione non sono decisive: prevalgono la funzione economica e gli effetti giuridici concretamente realizzati.
- In questo orientamento, la riqualificazione ai sensi dell'articolo 20 del d.P.R. 131/1986 non richiede la prova di uno specifico intento elusivo, essendo sufficiente l'identità sostanziale dell'effetto prodotto dalle operazioni.
- Per prevenire contestazioni, occorre valutare fin dall'inizio l'intera operazione e documentare l'autonomia economica e giuridica dei singoli atti, qualora essi non siano funzionalmente diretti a realizzare un trasferimento unitario dell'azienda.
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