Cassazione Penale, Sentenza n. 39115/2023 del 26/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Bologna (13/10/2020) che, riformando la sentenza di primo grado, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato a lui ascritto (art. 10-bis D.Lgs. n. 74/2000) ma ha confermato la confisca della somma di euro 419.376,59, disposta direttamente nei confronti della società Prologic S.r.l. e, in mancanza, 'per equivalente' nei confronti del Bastoni. Con unico motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 12-bis D.Lgs. n. 74/2000, sostenendo che la confisca non può essere applicata in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, e in particolare contesta la conferma della confisca per equivalente nei suoi confronti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Ha confermato che la confisca diretta del profitto del reato nei confronti della società Prologic S.r.l. è compatibile con la prescrizione del reato (la misura di sicurezza patrimoniale sopravvive all'estinzione del reato, salvo che il bene appartenga a persona estranea), pertanto tale parte della confisca resta valida. Tuttavia la Corte ha annullato senza rinvio, nella parte in cui la Corte di appello aveva confermato la confisca per equivalente nei confronti del Bastoni fino a concorrenza di euro 419.376,59, ritenendo che la confisca per equivalente abbia natura sanzionatoria e non possa essere applicata retroattivamente ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore delle disposizioni che ne hanno esteso l'ambito (in particolare con riferimento all'evoluzione normativa e all'art. 578-bis c.p.p. che, per le forme di confisca aventi carattere sostanziale/sanzionatorio, non opera retroattivamente). Il risultato pratico: confermata la confisca diretta nei confronti della società; annullata la confisca per equivalente nei confronti del Bastoni.
Norme richiamate
art. 10-bis, D.Lgs. n. 74/2000
Norma che descrive il reato tributario contestato (omesso versamento delle ritenute). La responsabilità penale dell'amministratore è stata accertata in primo grado ma il reato si è estinto per prescrizione in appello.
art. 12-bis, D.Lgs. n. 74/2000
Disposizione che prevede la confisca del profitto/prezzo del reato nei reati tributari; la confisca può colpire i beni nella disponibilità dell'autore o dell'ente che ha tratto vantaggio. Qui oggetto del contendere: applicabilità della confisca in caso di prescrizione.
art. 240, cod. pen.
Disciplina la confisca 'ordinaria' (facoltativa o obbligatoria a seconda dei casi) e stabilisce che la confisca, quale misura di sicurezza patrimoniale, può essere applicata anche in caso di estinzione del reato per prescrizione, salvo che il bene appartenga a persona estranea.
art. 322-ter, cod. pen.
Prevede la confisca obbligatoria del prezzo e/o del profitto del reato; è stata estesa ai reati tributari dalla Finanziaria 2008 (L. 244/2007, comma 145). È stata richiamata come titolo legittimante la confisca obbligatoria del profitto nei reati tributari.
art. 578-bis, cod. proc. pen.
Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.
Consente al giudice di appello o alla Cassazione di decidere sulla confisca anche quando il reato si estingue per prescrizione; tuttavia la norma non opera in senso retroattivo per le forme di confisca che hanno natura sostanziale/sanzionatoria (come la confisca per equivalente) se i fatti sono anteriori alla sua entrata in vigore.
art. 240-bis, cod. pen.
Richiamato dalla giurisprudenza in relazione alle confische in 'casi particolari'; inserito nel quadro delle disposizioni che possono essere oggetto di decisione sul punto anche in caso di estinzione del reato.
L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), art. 1, comma 145
Ha esteso ai reati tributari la disciplina dell'art. 322-ter cod. pen., rendendo obbligatoria la confisca del profitto del reato; ha inciso sulla possibilità di confisca diretta del profitto anche in ambito tributario.
D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, art. 10
Ha introdotto (tra l'altro) l'art. 12-bis nel D.Lgs. n. 74/2000, ampliando la disciplina della confisca nei reati tributari.
D.Lgs. 21/2018, art. 6, comma 4; L. 9 gennaio 2019, n. 3, art. 1, comma 4, lett. f)
Hanno introdotto e successivamente modificato l'art. 578-bis c.p.p., estendendo la possibilità per i giudici di decidere sulla confisca anche in caso di prescrizione e richiamando espressamente la confisca prevista dall'art. 322-ter c.p.; la Corte ha però censito limiti di retroattività per le forme di confisca di natura sanzionatoria.
Massime di principio
- La confisca diretta del profitto/prezzo del reato nei confronti dell'ente che ha tratto vantaggio è, in quanto misura di sicurezza patrimoniale, applicabile anche se il reato si estingue per prescrizione, salvo che il bene appartenga a persona estranea al fatto illecito.
- La confisca per equivalente ha natura sanzionatoria: non può essere confermata retroattivamente per fatti commessi prima dell'entrata in vigore delle disposizioni che ne hanno esteso l'ambito, e richiede una base normativa applicabile al tempo del fatto.
- Prima di disporre una confisca per equivalente nei confronti dell'autore individuale, il giudice deve accertare l'impossibilità di eseguire la confisca sul profitto presso l'ente e non può semplicemente convertire la confisca diretta in equivalente senza adeguata motivazione e verifica della ricerca del profitto.
- L'art. 578-bis c.p.p. permette al giudice d'appello o alla Cassazione di decidere sulla confisca anche quando il reato è estinto per prescrizione, ma la sua efficacia è limitata: non opera in modo retroattivo per le misure di natura sostanziale/sanzionatoria.
- In casi analoghi, per difendersi con successo dalla confisca per equivalente è efficace dimostrare che i fatti sono anteriori all'entrata in vigore della norma che legittima la confisca sanzionatoria retroattiva e/o che non sono stati rispettati i presupposti procedurali (mancata prova dell'impossibilità di reperire il profitto presso l'ente, inesistenza della disponibilità dei beni indicati).
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