Cassazione Civile, Ordinanza n. 30584/2022 del 18/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
L'ente previdenziale ha impugnato la decisione della corte territoriale che aveva confermato l'annullamento, disposto in primo grado su opposizione della professionista, di un avviso di addebito per contributi dovuti alla gestione separata relativi all'anno 2009. Secondo il ricorrente, la professionista svolgeva attività libero-professionale in modo abituale e comunque, essendo titolare di partita IVA e iscritta all'albo, non poteva escludersi l'obbligo contributivo sulla sola base del fatto che il reddito prodotto nell'anno fosse inferiore alla soglia di euro 5.000. La corte d'appello, invece, aveva ritenuto insussistente l'abitualità dell'attività valorizzando esclusivamente l'entità del reddito (euro 2.771). Con l'unico motivo di ricorso, l'INPS ha denunciato violazione della disciplina sulla gestione separata, della normativa sul reddito professionale e dell'art. 2697 c.c., censurando l'uso del reddito inferiore alla soglia come criterio automatico per escludere l'obbligo contributivo, senza un vero accertamento in fatto delle modalità di esercizio della professione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto errata la decisione della corte d'appello perché fondata su un automatismo: il solo fatto che il reddito annuo fosse inferiore a euro 5.000 non era sufficiente, di per sé, a dimostrare l'occasionalità dell'attività professionale e quindi a escludere l'iscrizione alla gestione separata. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame in fatto della sussistenza o meno dell'abitualità dell'attività professionale, valorizzando gli elementi indiziari rilevanti, come iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione dell'attività, e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. 335/1995
disciplina l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla gestione separata; l'obbligo sussiste per il professionista che percepisca redditi da attività abituale, anche non esclusiva e persino occasionale, salvo che il reddito sia già integralmente coperto da obbligo assicurativo della cassa di riferimento.
art. 18, commi 11 e 12, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011
richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della disciplina contributiva della gestione separata.
art. 53, D.P.R. 917/1986
richiamato quale disposizione sulla determinazione del reddito di lavoro autonomo/professionale, nel contesto del regime contributivo contestato.
art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003
la soglia di euro 5.000 opera come limite rilevante ai fini della contribuzione, ma non come presunzione automatica di occasionalità dell'attività; il reddito inferiore può rilevare solo come indizio da valutare insieme agli altri elementi di fatto.
art. 2697 c.c.
richiamato per censurare la valutazione probatoria della corte territoriale; l'accertamento dell'abitualità o occasionalità richiede una corretta applicazione delle regole sull'onere e sulla valutazione della prova.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
Massime di principio
- In materia di contribuzione alla gestione separata, l'obbligo di iscrizione non può essere escluso sulla sola base dell'ammontare del reddito professionale prodotto nell'anno, se inferiore alla soglia di euro 5.000: quel dato può al più costituire un indizio, da apprezzare unitamente agli altri elementi probatori.
- Il requisito dell'abitualità dell'esercizio della professione va accertato in fatto secondo una valutazione complessiva delle modalità concrete dell'attività, e non può essere desunto ex post esclusivamente dal reddito dichiarato.
- Per il professionista iscritto all'albo e titolare di partita IVA, l'iscrizione alla gestione separata può essere esclusa solo se risulta che il reddito sia già integralmente soggetto all'obbligo assicurativo della cassa di categoria, oppure se manchi in concreto l'abitualità dell'attività professionale.
- La soglia reddituale prevista dalla legge non integra una presunzione legale di occasionalità dell'attività libero-professionale, ma un elemento valutabile nel quadro complessivo della prova.
- L'accertamento in punto di fatto sulla natura abituale o occasionale dell'attività professionale non può essere sostituito da automatismi decisori fondati su un solo indice economico.
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