Cassazione Penale, Ordinanza n. 22765/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bari ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bari nei confronti dell'imputato per detenzione di sostanze stupefacenti in lieve entità e per detenzione di arma comune da sparo. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge: sostiene che il giudice di appello non avrebbe effettuato il giudizio di proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p. e non avrebbe applicato d'ufficio la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte rileva però che i motivi di appello erano stati in gran parte rinunciati, salvo quello sul bilanciamento delle circostanze, e che il ricorso non espone in modo specifico i presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione delle cause invocate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e aspecifico. In particolare, la doglianza sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è stata ritenuta generica, mentre quella sull'art. 131-bis c.p. è stata ritenuta non adeguatamente argomentata, poiché non indicava i presupposti legali e fattuali necessari per imporre al giudice d'appello un rilievo officioso della causa di non punibilità. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
indicato come titolo di reato per la condanna confermata in appello, in materia di stupefacenti di lieve entità.
artt. 2 e 7 L. 865/1967
indicati come base normativa della contestazione per detenzione di arma comune da sparo.
art. 129 c.p.p.
il proscioglimento immediato può essere rilevato, ma la doglianza deve essere specifica e correlata alle ragioni della decisione impugnata.
art. 131-bis c.p.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è rilevabile d'ufficio anche in appello, ma il ricorrente deve indicare i presupposti di fatto e di diritto che ne legittimerebbero l'applicazione e la decisività della dedotta omissione motivazionale.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura di mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è inammissibile quando sia formulata in modo generico, senza indicare il nesso tra le ragioni della decisione impugnata e i motivi di ricorso.
- La deduzione del mancato rilievo della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è ammissibile solo se il ricorrente espone specificamente i presupposti legali e fattuali che renderebbero doveroso il rilievo officioso della causa di non punibilità.
- Il potere del giudice di appello di rilevare d'ufficio cause di non punibilità non esonera la parte dall'onere di allegare in ricorso elementi concreti e decisivi a sostegno della pretesa omissione motivazionale.
- Quando il ricorso si risolve in censure aspecifiche o prive di allegazione dei presupposti necessari, la conseguenza è la declaratoria di inammissibilità con le statuizioni accessorie di cui all'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22642/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22643/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22664/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22665/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22666/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22667/2025 del 17/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →