Cassazione Penale, Sentenza n. 29940/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma (17/10/2022) che aveva dichiarato inammissibile l'appello "ai soli effetti civili" proposto da Risi Carlo (costituito parte civile) contro la pronuncia del Tribunale di Cassino dell'8/01/2013 che aveva assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 380 c.p.; la Corte territoriale aveva ritenuto che mancasse nella procura speciale il necessario riferimento (anche implicito) al potere di proporre impugnazione. Il ricorrente ha dedotto che la procura speciale dovesse ritenersi comprensiva anche del potere di appellare e, in subordine, che il difetto fosse sanabile ai sensi dell'art. 182 comma 2 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto applicabile il principio secondo cui una procura speciale formulata in termini ampi può comprendere anche il potere di proporre appello nonostante l'assenza di un espresso riferimento al gravame, richiamando la giurisprudenza di legittimità. Ha considerato inoltre superato l'argomento relativo all'autosufficienza del ricorso, poiché il contenuto della procura era riportato a pagina 2 della sentenza impugnata. Di conseguenza la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello e ha disposto la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Roma per il prosieguo del giudizio
Norme richiamate
art. 573 comma 1-bis cod. proc. pen. (d.lgs. n. 150/2022)
"la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile"
La norma non è stata ritenuta applicabile al caso concreto perché riguarda impugnazioni per i soli interessi civili promosse in procedimenti nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta dopo la data di entrata in vigore (30/12/2022); nel caso di specie la disciplina non si applicava
art. 100 comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato per la presunzione di efficacia della procura "per un solo grado del processo": tale presunzione non esclude che, tramite interpretazione del mandato, si possa desumere la volontà della parte di attribuire anche il potere di proporre impugnazione
art. 182 comma 2 cod. proc. pen.
Citato come norma che consente la sanatoria di alcuni difetti del mandato; la parte aveva dedotto la possibilità di sanatoria del difetto di procura ai sensi di tale disposizione
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11)
Rilevato in relazione al principio di autosufficienza del ricorso in Cassazione; la Corte ha ritenuto che il profilo di autosufficienza fosse superato poiché il contenuto della procura era riprodotto nella sentenza impugnata
art. 380 cod. pen.
Indica il reato per cui l'imputato era stato assolto in primo grado; la questione sostanziale del reato non ha inciso sulla decisione, la quale riguarda esclusivamente la legittimazione ad appellare
Giurisprudenza: Cass. Sez. 5, sent. n. 31362/2018
"è legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale non contenente espresso riferimento al potere di interporre il detto gravame, posto che la presunzione di efficacia della procura \"per un solo grado del processo\", stabilita dall'art. 100 comma 3 cod. proc. pen, può essere vinta dalla manifestazione di volontà della parte - desumibile dalla interpretazione del mandato - di attribuire anche un siffatto potere. (...)"
Precedente richiamato per affermare che una procura ampia (es. contenente la formula "ogni facoltà prevista dalla legge") comprende anche il potere di proporre appello, a meno che dal mandato non emerga espressa esclusione
Massime di principio
- Una procura speciale formulata in termini ampi (es. "ogni potere e facoltà di legge") di norma comprende anche il potere di proporre impugnazioni, anche se non espresso testualmente
- La presunzione di efficacia della procura per un grado (art. 100 comma 3 c.p.p.) può essere superata o modulata dall'interpretazione del mandato e dalla volontà effettiva della parte
- L'assenza della copia della procura nel ricorso di Cassazione può essere superata se il contenuto della procura è integralmente riportato in un atto (es. nella sentenza impugnata) che la Corte può considerare
- Difetti formali della procura possono in taluni casi essere sanati ai sensi dell'art. 182 comma 2 c.p.p.; pertanto, prima di dichiarare inammissibile un appello, va valutata la possibilità di sanatoria
- La nuova disciplina prevista dall'art. 573 comma 1-bis c.p.p. si applica con effetti legati alla data di entrata in vigore; in situazioni analoghe è necessario verificare la data di costituzione della parte civile per valutare l'applicabilità della norma
- In caso di declaratoria di inammissibilità per carenza di procura, la Cassazione può annullare la decisione e rinviare la valutazione al giudice d'appello, che dovrà riesaminare l'ammissibilità e il merito procedurale
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