Cassazione Penale, Sentenza n. 20022/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Massa (9 dicembre 2023) che ha disposto la prosecuzione della custodia cautelare in carcere. Tre censure: 1) violazione dell'art. 275, comma 2-bis, secondo inciso, c.p.p.: il Gip avrebbe dovuto escludere la custodia perché, secondo la difesa, in caso di rito alternativo la pena finale sarebbe stata inferiore a tre anni; 2) carenza di gravi indizi in ordine al reato di detenzione di arma da fuoco, dato che l'arma era stata ritrovata in un garage accessibile anche ad altri (chiavi in mano a familiari) e risultava risalente a un furto del 1982; 3) sproporzione della misura cautelare in relazione alla persona (soggetto giovane, incensurato, inserito in ambito familiare e lavorativo).
La decisione
La Corte dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto legittima e logicamente motivata l'ordinanza del Gip: sussistono gravi indizi per i reati contestati (detenzione ai fini di spaccio di ingente quantitativo di stupefacenti e detenzione di arma), la previsione di rito alternativo non garantisce che la pena sarà necessariamente sotto la soglia dei tre anni e non è di per sé indice di resipiscenza; l'arma rinvenuta nel garage e l'atteggiamento reticente dell'indagato giustificano l'addensarsi di gravi indizi anche su tale capo; la custodia in carcere è adeguata per prevenire il pericolo di reiterazione (sostanze e arma collegate all'abitazione dell'indagato) e non emergono alternative non custodiali efficaci. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; disposizioni di comunicazione ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.; la decisione non comporta la liberazione dell'imputato.
Norme richiamate
art. 275, comma 2-bis, secondo inciso, cod. proc. pen.
La Corte ha interpretato la norma nel senso che la mera prospettazione difensiva di un accesso a riti alternativi (patteggiamento o rito abbreviato) non esclude automaticamente la custodia cautelare quando non vi siano elementi oggettivi e concreti che dimostrino che la pena in concreto sarà necessariamente inferiore alla soglia ostativa (tre anni) o che sarà sicuramente concessa la sospensione condizionale.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata quale titolo per la condanna alle spese processuali e agli oneri accessori (applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma a favore della Cassa delle ammende).
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'obbligo di dare notizia alle autorità indicate quando una decisione non comporti la liberazione dell'indagato; la Corte ha disposto tale comunicazione in esito alla decisione.
Massime di principio
- La prospettazione difensiva di accesso a riti alternativi non è sufficiente, da sola, a impedire la custodia cautelare: è necessario dimostrare con elementi oggettivi che la pena in concreto sarà sotto la soglia ostativa (es. accordi certi, elementi concreti che consentano prevedere la misura della pena).
- Per affermare la sussistenza di gravi indizi in ordine alla disponibilità di un'arma, il giudice può ritenere significativi gli elementi posti a carico dell'indagato (occultamento, reticenza, rapporto con il luogo di rinvenimento) anche se il bene si trova in un locale accessibile ad altri; l'onere difensivo è mostrare elementi di disconoscimento della disponibilità.
- La giovane età, lo status di incensurato e il radicamento familiare o lavorativo non escludono automaticamente misure cautelari detentive se il giudice valuta che sussista il pericolo di reiterazione, in particolare quando le prove indicano detenzione di sostanze e armi nella sfera domestica.
- La scelta difensiva di ricorrere al rito alternativo può essere interpretata come mera strategia processuale e non come indice di ravvedimento; pertanto non può costituire di per sé elemento idoneo a ridurre la carcerazione cautelare.
- Gli appelli alla Cassazione contro ordinanze cautelari devono essere specifici e fondati: ricorsi generici o privi di elementi nuovi/oggettivi possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese.
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