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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09574/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2003, fondato sulla mancata presentazione della dichiarazione e sulle movimentazioni bancarie del contribuente, recuperando a tassazione un maggiore reddito pari a euro 146.245,08. In primo grado il ricorso del contribuente era stato respinto; in appello la decisione era stata riformata solo in parte, con esclusione della ripresa a tassazione di euro 119.450,00 ritenuti giustificati dal contribuente come provento della vendita di n. 12 orologi di pregio appartenenti a una collezione familiare. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione dell'art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/1973, per avere la CTR reputato provata in modo generico la provenienza non reddituale di quelle somme senza verificare analiticamente ogni singola movimentazione e senza prova della effettiva vendita degli orologi e della corrispondenza tra i beni alienati e quelli descritti nelle scritture e schede valutative; secondo, omesso esame di fatti decisivi, relativi alla mancata dimostrazione della corrispondenza tra gli orologi e alla mancata produzione di contratti di vendita, nonché alla sproporzione tra il prezzo originario della collezione e il corrispettivo asseritamente incassato nel 2003.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che, in materia di accertamenti bancari, la presunzione legale posta dall'art. 32 d.P.R. 600/1973 impone al contribuente una prova contraria analitica e specifica per ciascun versamento o prelevamento contestato. La CTR aveva invece fondato l'esclusione della tassazione su una valutazione meramente generale di 'plausibilità' della provenienza delle somme dalla vendita degli orologi, senza un riscontro puntuale delle singole operazioni e senza prova concreta dell'effettiva compravendita. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    In tema di accertamenti bancari, la norma pone una presunzione legale a favore dell'Erario sulla riferibilità a redditi imponibili delle movimentazioni sui conti, superabile solo con prova contraria analitica e specifica del contribuente per ciascuna operazione.

  • art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato in via sistematica come disposizione che, per gli accertamenti IVA, prevede una presunzione legale analoga a quella operante in materia di imposte dirette.

  • art. 2729 c.c.

    È richiamato per precisare che la presunzione legale degli accertamenti bancari non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Base del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Base del motivo subordinato per omesso esame di fatti decisivi.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Negli accertamenti fondati su movimentazioni bancarie, la presunzione legale opera in favore dell'Amministrazione finanziaria e impone al contribuente di fornire una prova contraria specifica e analitica per ogni singola operazione contestata.
  • La prova contraria del contribuente non può consistere in affermazioni generiche o in una mera plausibilità complessiva della provenienza non reddituale delle somme, ma deve dimostrare concretamente la riferibilità di ciascun accredito o addebito a operazioni non imponibili.
  • Il giudice di merito, quando il contribuente contesti la presunzione bancaria, deve verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove addotte e dare conto in sentenza del controllo svolto su ciascuna movimentazione.
  • Una motivazione che si arresti a valutazioni apodittiche o di sostanziale plausibilità, senza verifica delle singole operazioni bancarie, è censurabile per violazione della disciplina probatoria applicabile all'accertamento bancario.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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