Cassazione Penale, Ordinanza n. 17922/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 7 luglio 2025, contestando il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il ricorso è stato però ritenuto inammissibile perché fondato su un motivo generico e sostanzialmente meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridici ritenuti corretti. Dal testo non emergono con precisione il fatto storico e il reato presupposto oltre al tema della non punibilità ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo relativo al diniego della particolare tenuità del fatto, già valutato e respinto in appello con motivazione ritenuta adeguata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che la causa di inammissibilità fosse stata determinata senza colpa.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata invocata dal ricorrente, ma il diniego pronunciato dalla Corte territoriale è stato ritenuto già adeguatamente motivato e non scalfito da censure specifiche in cassazione.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per il principio secondo cui la condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende presuppone che l'inammissibilità del ricorso non sia stata determinata senza colpa da parte del ricorrente.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure generiche già formulate nei gradi di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, se sorretto da adeguata motivazione del giudice di merito, non può essere validamente scalfito con deduzioni meramente assertive o ripetitive.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta che l'inammissibilità sia stata causata senza colpa del ricorrente, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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