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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13318/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di ricusazione dei componenti del collegio della Corte d'appello chiamato a decidere sulle misure di prevenzione a carico del Mordà. Il ricorrente deduceva che gli stessi giudici, nella medesima composizione, avevano emesso precedenti decreti (n. 43/2025 e n. 66/2025) nei confronti di terzi aventi causa dal Mordà, nei quali era stata espressamente valutata e motivata la pericolosità sociale di Antonino Mordà. Perciò si sarebbe verificata incompatibilità a giudicare per effetto di valutazioni di merito già espresse sui medesimi profili; si denunciava altresì violazione degli artt. 36 e 37 c.p.p., dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU, nonché vizio di motivazione per il mancato esame concreto dell'effetto pregiudicante dei provvedimenti pregressi.

La decisione

La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria. La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato perché il giudice di merito non ha effettuato l'analisi concreta del contenuto dei decreti n. 43/2025 e n. 66/2025 per verificare se in essi fossero state formulate valutazioni tali da incidere sulla imparzialità necessaria per decidere sul procedimento di prevenzione a carico del Mordà. L'omessa motivazione su tale punto è stata considerata sufficiente per annullare il provvedimento e rimandare la decisione in altra composizione che valuti se le argomentazioni contenute nei precedenti decreti configurino causa di incompatibilità.

Norme richiamate

  • art. 37 cod. proc. pen.

    Il motivo di ricusazione previsto dall'art. 37, comma 1, è applicabile anche nel procedimento di prevenzione quando il giudice abbia già espresso valutazioni di merito sul medesimo "oggetto" in altra decisione, rendendo possibile l'incompatibilità per avere valutato precedentemente la posizione del proposto

  • art. 36 cod. proc. pen.

    Riferito dal ricorrente quale profilo correlato alla ricusazione e al diritto alla decisione da giudice imparziale; la Corte ha richiamato il necessario rispetto delle garanzie di imparzialità nel processo di prevenzione

  • art. 111 Costituzione

    Richiamato dal ricorrente in ordine al principio del giusto processo; la sentenza conferma l'estensione della tutela dell'imparzialità anche nel procedimento di prevenzione

  • art. 6 Convenzione EDU (CEDU)

    Rilevante per il diritto a un processo equo davanti a un giudice imparziale; menzionata come parametro di rispetto delle garanzie processuali anche nel processo di prevenzione

  • Sentenza Sez. U. n. 25951/2022 (Lapelosa)

    Principio richiamato secondo cui il motivo di ricusazione di cui all'art. 37 c.p.p. è applicabile al processo di prevenzione se il giudice ha già espresso valutazioni di merito sullo stesso soggetto in altro procedimento di prevenzione o penale

  • Corte costituzionale, sent. n. 371/1996

    Richiamata come precedente che valorizza la causa di incompatibilità derivante dall'aver il giudice già valutato la posizione di un imputato in una sentenza emessa nei confronti di altri soggetti

  • Cassazione, richiamo a pronunce (es. Cass. 21456/2025; Cass. 32535/2025)

    Giurisprudenza richiamata sul principio che nel procedimento di prevenzione il giudicato concerne la complessiva pericolosità sociale del proposto e che l'effetto pregiudicante di precedenti decisioni deve essere valutato concretamente

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il motivo di ricusazione ex art. 37 c.p.p. può trovare applicazione quando il giudice abbia già effettuato, in altra decisione, valutazioni di merito sulla pericolosità sociale del medesimo soggetto: va valutato il contenuto concreto dei precedenti provvedimenti, non la mera coincidenza tra le parti.
  • La specificità dell'oggetto del processo di prevenzione (la pericolosità sociale) non esclude l'applicazione delle garanzie di imparzialità proprie del giusto processo; perciò giudizi precedenti su terzi possono essere pregiudicanti se contengono argomentazioni che incidono sulla valutazione complessiva del proposto.
  • La verifica dell'eventuale effetto pregiudicante deve essere motivata e svolta caso per caso: il rigetto della ricusazione privo di esame concreto del contenuto dei provvedimenti impugnati è suscettibile di annullamento e rinvio.
  • Quando si prospetta ricusazione per precedenti decisioni, l'attenzione va posta sulle parti del provvedimento che effettivamente elaborano e reimpiegano valutazioni sulla persona del proposto (es. affermazioni sulla appartenenza a organizzazioni criminali, uso di prestanomi, ricostruzione della pericolosità): non sono rilevanti i meri riferimenti o i semplici cenni storici.
  • Se il ricorso per ricusazione è accolto, la soluzione corretta è il rinvio a diverso collegio che valuti ex novo la questione di incompatibilità e, se del caso, decida sul merito delle misure di prevenzione senza i pregiudizi derivanti da precedenti valutazioni.

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