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Sentenza

Sentenza n. 271/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento - dell’ordinanza del dirigente del Settore 4 – Territorio e Pianificazione urbanistica di Vibo Valentia del 2 dicembre 2025, n. 16, con la quale è stata ordinata la demolizione delle opere realizzate senza titolo sull’immobile identificato in catasto al foglio n. 33 particella n. 1239, e precisamente una tettoia con struttura metallica, copertura in vetro e sottostante tenda ombreggiante; scala metallica posta in aderenza alla falda di copertura con sbardo di accesso al terrazzo superiore; ringhiera metallica di protezione alla terrazza posta al piano di copertura; - di ogni atto comunque connesso al provvedimento impugnato, sia esso propedeutico, presupposto, endoprovvedimentale, incidentale, applicativo, anche obliquo modo.

Giustizia amministrativa202600006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di una tettoia con struttura metallica e copertura in vetro, di una scala metallica esterna e di una ringhiera di protezione sulla terrazza di copertura

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione deducendo, in primo luogo, la violazione degli obblighi di partecipazione procedimentale e di motivazione, poiché l’amministrazione non avrebbe esaminato né considerato nella motivazione conclusiva la memoria presentata in sede endoprocedimentale. Tale omissione avrebbe determinato anche difetto di istruttoria e di motivazione. Sul piano sostanziale, la ricorrente ha contestato la genericità della descrizione delle opere e l’assenza di una puntuale indicazione delle ragioni per cui esse sarebbero state soggette a permesso di costruire. In particolare, ha sostenuto che la tettoia fosse in realtà una pergotenda rientrante nell’edilizia libera; che la ringhiera apposta su una terrazza di copertura realizzata anteriormente al 1967 non costituisse un intervento edilizio rilevante; e che la scala esterna, già esistente anteriormente al 1967, avesse natura pertinenziale, fosse stata soltanto sostituita per ragioni di sicurezza e fosse comunque riconducibile all’attività edilizia libera. Il Comune ha sostenuto che le opere dovessero essere valutate unitariamente e che, incidendo stabilmente sui prospetti dell’edificio, necessitassero di titolo edilizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza di demolizione. Ha rilevato che il Comune aveva correttamente comunicato l’avvio del procedimento e che la ricorrente aveva effettivamente presentato una memoria il 6 ottobre 2025, nella quale sosteneva la non necessità di titoli edilizi per le opere contestate. Tuttavia, il provvedimento conclusivo non conteneva alcuna motivazione sulle deduzioni partecipative, limitandosi ad affermare apoditticamente che le opere necessitassero di titolo edilizio e che la sua mancanza giustificasse la demolizione. Secondo il giudice, l’amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni argomentazione del privato, ma deve esaminare il materiale istruttorio introdotto nel procedimento e rendere comprensibili, nella motivazione finale, le ragioni dell’eventuale mancato adeguamento alle deduzioni partecipative. L’omissione ha inciso non soltanto sul piano procedimentale, ma anche su quello istruttorio e motivazionale. Il giudice ha inoltre valorizzato la rilevanza del contraddittorio procedimentale nei casi in cui il contenuto dell’atto non sia integralmente vincolato, escludendo che il vizio potesse essere neutralizzato mediante la dimostrazione giudiziale dell’inevitabilità del contenuto provvedimentale. L’annullamento è disposto salvo il riesercizio del potere da parte dell’amministrazione. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 10 l. 241/1990

    esaminare le memorie e i documenti prodotti dagli interessati nel corso del procedimento amministrativo

    L’obbligo di esame delle memorie e dei documenti non richiede una confutazione formale, specifica e analitica di ogni singola argomentazione, ma impone all’amministrazione di considerare il materiale istruttorio introdotto dal privato e di rendere percepibili, nella motivazione dell’atto conclusivo, le ragioni dell’eventuale mancato adeguamento alle deduzioni partecipative.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo di motivazione concorre a rendere comprensibili le ragioni per cui l’amministrazione abbia ritenuto irrilevanti o non condivisibili le deduzioni formulate dal privato nel procedimento.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

    Il giudice richiama la modifica legislativa che esclude la neutralizzazione del vizio di mancata partecipazione nei casi indicati, sottolineando la rilevanza del contraddittorio procedimentale quando il contenuto dell’atto non sia integralmente vincolato.

  • art. 60 c.p.a.

    Il ricorso è stato definito con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio, previo avviso alle parti e sentite le stesse.

Massime di principio

  • L’obbligo dell’amministrazione di esaminare le memorie e i documenti presentati dal privato non impone una confutazione analitica di ogni singola deduzione, ma richiede che il materiale partecipativo sia effettivamente considerato e che la motivazione dell’atto conclusivo renda comprensibili le ragioni per cui l’amministrazione non vi si sia adeguata.
  • Quando il provvedimento amministrativo non ha contenuto integralmente vincolato, l’omessa considerazione delle deduzioni partecipative può determinare non soltanto una violazione procedimentale, ma anche un vizio di istruttoria e di motivazione, con conseguente annullabilità dell’atto.
  • Un’ordinanza di demolizione deve rendere intelligibili le ragioni per cui le opere contestate siano abusive e necessitino di uno specifico titolo edilizio; non è sufficiente una motivazione apodittica fondata sulla mera affermazione dell’assenza del titolo.
  • L’annullamento dell’ordinanza di demolizione per difetto di esame delle memorie e per carenza istruttoria e motivazionale non impedisce all’amministrazione di riesercitare il potere, nel rispetto degli obblighi partecipativi, istruttori e motivazionali.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaVizi formali non invalidanti

Testo integrale

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