Cassazione Civile, Ordinanza n. 23447/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di opera pubblica per la costruzione di una palestra comunale. Dopo la stipula del contratto e di un atto aggiuntivo che prevedeva il pagamento diretto dei subappaltatori da parte del Comune su fattura vistata, il Consorzio appaltatore fu dichiarato fallito. Il Comune, dopo aver pagato al fallimento il residuo corrispettivo dell'appalto con espressa riserva di ripetere quanto eventualmente corrisposto a terzi, chiese l'ammissione al passivo del fallimento, in via ultratardiva e in prededuzione, per la restituzione della somma versata, anche in forma condizionata all'esito dei giudizi promossi dai subappaltatori. Il tribunale respinse l'opposizione allo stato passivo, ritenendo che lo scioglimento del contratto di appalto per fallimento del consorzio travolgesse anche l'atto integrativo sul pagamento diretto ai subappaltatori e che l'unico creditore del corrispettivo fosse la curatela fallimentare. Con il ricorso per cassazione il Comune dedusse: 1) violazione delle norme sull'interpretazione del negozio e sull'indebito, sostenendo che la riserva di ripetizione e il silenzio della curatela avessero creato un obbligo restitutorio condizionato; 2) violazione dell'art. 295 c.p.c. per mancata sospensione in attesa dei giudizi dei subappaltatori; 3) violazione delle norme fallimentari sulla ammissione con riserva, perché il credito sarebbe stato condizionato all'esito di tali giudizi; 4) violazione delle norme sul mandato e sullo scioglimento del contratto, assumendo che la clausola di pagamento diretto integrasse un mandato in rem propriam non sciolto dal fallimento. La Corte ha respinto tutti i motivi: ha ritenuto inammissibile il primo perché mirava a una diversa ricostruzione dei fatti e infondato nel merito; ha escluso la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. perché manca un rapporto di pregiudizialità tra cause con parti anche solo parzialmente diverse; ha escluso che il credito del Comune fosse condizionato, qualificandolo semmai come eventuale e quindi non ammissibile con riserva; ha infine confermato che il fallimento dell'appaltatore scioglie anche la clausola di pagamento diretto ai subappaltatori, sia perché accessoria al contratto di appalto, sia perché la disciplina fallimentare prevale su quella del mandato in rem propriam. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del Comune alle spese e al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha confermato la decisione del tribunale che aveva respinto l'opposizione allo stato passivo e l'istanza di ammissione del credito restitutorio del Comune. La Corte ha stabilito che, a seguito del fallimento dell'appaltatore e dello scioglimento del contratto di appalto ex art. 81 l.fall., è travolta anche la clausola dell'atto aggiuntivo che prevedeva il pagamento diretto dei subappaltatori; il corrispettivo delle opere eseguite resta dovuto alla curatela fallimentare, mentre i subappaltatori sono creditori concorsuali. Ha inoltre escluso la sospensione necessaria del giudizio e l'ammissione del credito come condizionato, ritenendolo non già condizionato ma eventuale. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, se dovuto, al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1324 c.c.
Le norme sui contratti possono applicarsi, in tesi, ai negozi unilaterali recettizi; nel caso concreto la Corte ha però escluso che dalla riserva di ripetizione e dal silenzio della curatela fosse sorto un patto obbligatorio restitutorio.
art. 1326 c.c.
Richiamato dal ricorrente tra le norme sull'accordo negoziale; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta a ottenere una diversa lettura della vicenda fattuale.
art. 1362 c.c.
Le regole di interpretazione contrattuale non risultano violate quando la decisione di merito rappresenta una delle interpretazioni plausibili del comportamento delle parti.
art. 1363 c.c.
Come per l'art. 1362 c.c., il suo richiamo non ha consentito di sovvertire l'accertamento di fatto sulla volontà delle parti.
art. 1173 c.c.
Richiamato dal ricorrente nella tesi dell'obbligazione restitutoria; la Corte non ha ravvisato la nascita di un nuovo vincolo obbligatorio.
art. 1175 c.c.
La buona fede e correttezza non sono state ritenute violate, non essendo emerso alcun patto restitutorio o comportamento idoneo a fondarlo.
art. 1375 c.c.
La Corte ha escluso che il silenzio del curatore sulla riserva del Comune integrasse violazione dei doveri di correttezza e buona fede.
art. 2033 c.c.
L'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo è disciplinata da questa norma; la Corte precisa che il pagamento eseguito con riserva non perde il carattere satisfattorio e la ripetizione richiede l'assenza di causa giustificativa del pagamento.
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria opera solo quando la decisione dipende in modo stretto e effettivo da altra causa tra le stesse parti; non è ammessa per cause con soggetti anche solo parzialmente diversi.
art. 55 l.fall.
L'ammissione con riserva riguarda i crediti soggetti a condizione; non è applicabile in via analogica a crediti non ancora sorti o meramente eventuali.
art. 96 l.fall.
La riserva riguarda diritti condizionati e non può essere usata per subordinare l'insinuazione all'esito di un'altra domanda proposta in diverso giudizio.
art. 96 l.fall.
Il giudicato endofallimentare non fa stato all'esterno del fallimento.
art. 72 l.fall.
Il contratto di appalto e il mandato accessorio possono sciogliersi per effetto della disciplina fallimentare.
art. 78 l.fall.
La disciplina fallimentare speciale prevale sulla regola civilistica del mandato in rem propriam e conduce allo scioglimento del rapporto nei limiti previsti dalla legge fallimentare.
art. 81 l.fall.
La dichiarazione di fallimento dell'appaltatore determina lo scioglimento del contratto di appalto di opera pubblica.
art. 111 l.fall.
La prededuzione non spetta ai subappaltatori nel caso esaminato; essi restano creditori concorsuali dell'appaltatore.
art. 118 d.lgs. n. 163 del 2006
Il pagamento diretto del subappaltatore è compatibile solo con un appalto in corso con impresa in bonis e non quando il contratto si è sciolto per fallimento dell'appaltatore.
art. 1271 c.c.
Richiamato per la struttura della delegazione di pagamento; la sopravvenuta inefficacia del rapporto sottostante rileva nella fattispecie.
art. 1723 c.c.
Il mandato in rem propriam non si estingue per revoca o morte/incapacità del mandante, ma la disciplina speciale fallimentare prevale.
art. 1724 c.c.
Richiamato per la revoca tacita per compimento dell'affare, ma assorbito dalla disciplina concorsuale.
art. 1726 c.c.
Citato nel ragionamento sulla riconducibilità del compromesso ad istituti di mandato collettivo.
art. 83-bis l.fall.
La clausola compromissoria contenuta in un contratto sciolto subisce le sorti del contratto stesso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è censurabile, sotto il pretesto della violazione di legge, una diversa ricostruzione della volontà negoziale quando il ricorso si risolva nella mera contrapposizione tra interpretazioni di fatto alternative a quella accolta dal giudice di merito.
- Ai fini dell'indebito oggettivo, il pagamento eseguito con espressa riserva non perde di per sé la sua natura satisfattoria; la ripetizione presuppone comunque l'assenza di una causa giustificativa del pagamento, non essendo necessario che il solvens sia incorso in errore sull'esistenza del debito.
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. richiede un nesso di pregiudizialità stretto e una potenziale identità soggettiva tra i giudizi; non basta un semplice collegamento fattuale o giuridico, soprattutto se le cause coinvolgono parti anche solo parzialmente diverse.
- Nel procedimento di accertamento del passivo, l'ammissione con riserva è istituto eccezionale e non può essere esteso a crediti meramente eventuali o non ancora sorti, né può essere utilizzata per subordinare l'insinuazione all'esito di un giudizio promosso in altra sede.
- Nel fallimento dell'appaltatore di opera pubblica, lo scioglimento del contratto di appalto travolge anche le clausole accessorie di pagamento diretto dei subappaltatori; il corrispettivo maturato fino allo scioglimento spetta alla curatela, mentre i subappaltatori restano creditori concorsuali.
- La disciplina concorsuale prevale sulla disciplina civilistica del mandato in rem propriam quando la sorte del rapporto è regolata da norme speciali fallimentari, che assorbono anche le regole sulla revoca o sulla sopravvenuta estinzione del mandato.
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