Cassazione Penale, Ordinanza n. 31377/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato una condanna per truffa, deducendo: 1) la nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 495 e 190 c.p.p., assumendo che il Tribunale non avesse escusso i testimoni indicati dalla difesa a prova contraria e già ammessi; 2) la violazione di legge e il vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, con censure sostanzialmente riproduttive di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito; 3) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la difesa non aveva citato i testimoni per l'udienza istruttoria e non aveva eccepito alcunché quando il giudice aveva poi rinviato la causa all'esame dell'imputato e alla discussione, con conseguente implicita rinuncia alla prova. Ha ritenuto i motivi sulla responsabilità meramente riproduttivi di censure già disattese in appello, dove era stato valorizzato che l'imputato era titolare del conto corrente su cui era confluito il pagamento del prezzo del bene, mai ricevuto dalla persona offesa. Ha infine ritenuto manifestamente infondato il motivo sulle attenuanti generiche, richiamando i precedenti penali dell'imputato e la non modesta entità del danno. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 495 c.p.p.
richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata per il mancato esame dei testimoni della difesa
art. 190 c.p.p.
richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata in tema di diritto alla prova
art. 606 c.p.p.
norma implicitamente richiamata dalla struttura del ricorso per cassazione fondato su violazione di legge e vizio di motivazione
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La mancata citazione dei testimoni già ammessi dalla difesa può essere valorizzata dal giudice come rinuncia implicita alla loro escussione, soprattutto se la parte non solleva contestazioni quando il processo viene poi rinviato per la discussione, poiché la prova non può essere acquisita in modo da comportare una ingiustificata dilazione dei tempi del giudizio.
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre questioni già esaminate e adeguatamente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da motivazione sufficiente quando il giudice valorizza elementi ostativi concreti, quali i precedenti penali dell'imputato e l'entità non lieve del danno cagionato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
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