Cassazione Penale, Sentenza n. 36020/2023 del 29/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del tribunale di Catania del 04/01/2023 che aveva accolto l'appello del Pubblico Ministero e aveva annullato l'ordinanza del Gip del 06/09/2022, ripristinando la custodia cautelare in carcere nei confronti di Strano per fatti connessi agli artt. 73 e 74 del DPR 309/90. Il ricorso per cassazione deduceva vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione alle esigenze cautelari: sosteneva l'insussistenza dell'attualità del pericolo di reiterazione in considerazione che i fatti risalgono al 2016 (quindi il mero decorso del tempo avrebbe attenuato il rischio), contestava la violazione del principio di proporzionalità della misura ritenendo più adeguata la sostituzione con arresti domiciliari con controllo elettronico.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso (ne ha dichiarato l'inammissibilità nei termini esposti) e ha confermato l'impostazione del tribunale che aveva ripristinato la custodia in carcere. La Corte ha ritenuto che il decorso del tempo non sia, da solo, prova idonea a escludere l'attualità del pericolo di reiterazione; ha richiamato la presunzione speciale di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere prevista per i reati di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p. (reati in materia di stupefacenti), la quale non può essere superata con la mera indicazione del tempo trascorso. La Corte ha altresì confermato la mancata percorribilità di misure meno afflittive alla luce della gravità dei reati e di un precedente specifico del ricorrente (sentenza con pena di anni 7 e mesi 4). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e l'istanza di astensione del difensore è stata respinta come non ammissibile nei procedimenti cautelari.
Norme richiamate
DPR 309/1990 - art. 74
Rilevanza della disciplina sui reati di spaccio e traffico di sostanze stupefacenti: tali reati attivano la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere ai sensi di art. 275 c.p.p., comma 3
DPR 309/1990 - art. 73
Norma sostanziale relativa agli illeciti connessi agli stupefacenti in relazione ai quali è stata disposta la misura cautelare
Codice di procedura penale - art. 275
Prevede una presunzione speciale di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere per alcuni reati (tra cui quelli connessi agli stupefacenti); tale presunzione prevale sulla regola generale e non può essere superata dal mero decorso del tempo
Codice di procedura penale - art. 274
Stabilisce i principi generali per le misure cautelari e le alternative; ma può essere sopravanzato dalla presunzione speciale prevista dall'art. 275 comma 3 quando i presupposti sono sussistenti
Codice di procedura penale - art. 606
Indica i motivi di ricorso in cassazione, qui invocati dal ricorrente in relazione a presunte violazioni della disciplina delle esigenze cautelari e del principio di proporzionalità
Codice di procedura penale - art. 616
Norma che dispone l'obbligo di rifondere le spese processuali al resistente in caso di rigetto del ricorso
Regolamento della Corte - art. 28
Richiama gli adempimenti di cancelleria a valle della decisione
Massime di principio
- Il mero decorso del tempo rispetto ai fatti oggetto di indagine non è di per sé idoneo a escludere la sussistenza delle esigenze cautelari; deve essere accompagnato da elementi concreti che dimostrino un mutamento della situazione relativa alla libertà dell'indagato
- Per i reati indicati all'art. 275 comma 3 c.p.p. (tra cui quelli in materia di stupefacenti) opera una presunzione speciale di attualità delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere: chi intende superarla deve fornire prove concrete e specifiche
- Il principio di proporzionalità della misura cautelare va valutato tenendo conto della presunzione speciale prevista per taluni reati, della gravità dei fatti e di precedenti penali o condanne già intervenute
- La sostituzione della custodia in carcere con misure meno afflittive (arresti domiciliari, controllo elettronico) è possibile solo se emergono elementi idonei a dimostrare l'attenuazione effettiva e attuale del rischio, non sulla base di argomentazioni generiche
- Nei procedimenti cautelari la richiesta di astensione del difensore per motivi di protesta collettiva non è ammessa; il difensore deve partecipare al procedimento
- Chi impugna deve focalizzare l'onere probatorio su fatti o circostanze nuovi e specifici (es. modifiche della condotta, stabile integrazione sociale, cure/soprattutto elementi che escludono il rischio di reiterazione), altrimenti il ricorso è esposto a rigetto o inammissibilità
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