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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31086/2025 del 27/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

La controversia nasce dal procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale di una società in liquidazione. Il Tribunale aveva rigettato la domanda del Pubblico Ministero ritenendo la società non insolvente, valorizzando la presenza di un contratto di appalto pubblico in project financing e di attivo immobilizzato in bilancio. La Corte d'appello ha invece accolto il reclamo del Pubblico Ministero, ritenendo che il contratto di appalto fosse stato risolto in autotutela e che, per l'impossibilità di realizzare l'opera e di monetizzare le immobilizzazioni, la società versasse in stato di insolvenza. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità/inesistenza del reclamo del Pubblico Ministero perché depositato su supporto cartaceo anziché telematico, sostenendo che l'autorizzazione al deposito cartaceo fosse priva dei presupposti; 2) violazione delle regole del procedimento camerale e del reclamo, assumendo che, in assenza di comparizione delle parti, il giudizio dovesse estinguersi per applicazione dell'art. 181 c.p.c. e non potesse proseguire per impulso del giudice; 3) violazione delle norme sull'insolvenza, lamentando che la Corte d'appello avesse valutato prospetticamente l'attivo come se la società fosse operativa, senza considerare adeguatamente la sua situazione di liquidazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto legittimo il deposito cartaceo del reclamo del Pubblico Ministero perché autorizzato dal Capo dell'Ufficio ai sensi dell'art. 196-quater disp. att. c.p.c., che costituisce eccezione all'obbligo di digitalizzazione e consente l'acquisizione dell'atto nel fascicolo telematico; ha dichiarato inammissibile la censura relativa alla mancanza dei presupposti dell'autorizzazione per mancata trascrizione dell'atto. Sul secondo motivo ha escluso l'applicabilità dell'art. 181 c.p.c. al reclamo avverso l'apertura della liquidazione giudiziale, ribadendo che tale procedimento ha natura camerale e speciale, e che l'inerzia o mancata comparizione delle parti non impedisce al giudice di decidere nel merito. Sul terzo motivo ha dichiarato inammissibile la doglianza nella parte in cui non spiegava quale concreta diversa valutazione patrimoniale sarebbe dovuta derivare dallo stato di liquidazione, e comunque perché non colpiva la ratio decidendi, fondata sulla perdita di valore delle immobilizzazioni per l'impossibilità di completare e liquidare l'opera pubblica. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 196-quater disp. att. c.p.c.

    L'autorizzazione del Capo dell'Ufficio al deposito cartaceo costituisce eccezione all'obbligo di digitalizzazione e rimuove l'ostacolo processuale all'acquisizione dell'atto cartaceo nel fascicolo telematico.

  • art. 50, comma 2, CCII

    Richiamato dalla parte ricorrente in collegamento alla disciplina del reclamo, senza che la Corte ne ravvisi una violazione autonoma.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di censura invocato per le dedotte violazioni di legge.

  • artt. 737 e segg. c.p.c.

    Il procedimento di reclamo avverso l'apertura della liquidazione giudiziale segue il rito camerale e una disciplina speciale.

  • art. 181 c.p.c.

    Non si applica al reclamo in tema di liquidazione giudiziale, poiché l'omessa comparizione o inerzia delle parti non determina estinzione del procedimento.

  • art. 127-ter c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente nel contesto della trattazione scritta, senza incidere sulla decisione.

  • art. 121 CCII

    La censura relativa all'insolvenza è stata ritenuta inammissibile/inidonea a colpire la ratio decidendi sulla perdita di valore dell'attivo.

  • art. 2, lett. b), CCII

    Richiamato per la nozione di insolvenza, ma la Corte ha ritenuto che la valutazione della Corte d'appello fosse corretta in base alla totale inutilizzabilità dell'attivo positivo indicato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamato quale norma di inserimento del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel procedimento di reclamo avverso l'apertura della liquidazione giudiziale, l'autorizzazione del capo dell'ufficio al deposito cartaceo di un atto processuale costituisce valida deroga all'obbligo del deposito telematico e consente l'acquisizione dell'atto nel fascicolo telematico.
  • Nel reclamo avverso la sentenza che apre la liquidazione giudiziale, la mancata comparizione delle parti o la loro inerzia non comportano l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 181 c.p.c., perché il procedimento ha natura camerale e il giudice conserva il potere-dovere di decidere nel merito.
  • Nel giudizio volto a verificare lo stato di insolvenza di un'impresa in liquidazione, il giudice può valutare la concreta attitudine dell'attivo residuo a essere monetizzato; se le uniche attività positive risultano prive di effettiva liquidabilità per l'impossibilità di portare a termine l'opera o il rapporto produttivo, può essere confermato lo stato di insolvenza.
  • Una censura per violazione di legge o omesso esame è inammissibile se non spiega in modo concreto quale diversa valutazione giuridico-patrimoniale sarebbe derivata dal dato fattuale invocato, oppure se non confronta la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeReclamoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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