Cassazione Penale, Sentenza n. 1264/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del G.I.P. che convalidava il divieto quinquennale di accesso ad impianti sportivi e l'obbligo di presentazione in Questura in occasione delle partite della Cremonese. Il ricorrente deduce: (1) nullità per mancato esame di una memoria inviata via PEC il 14/6/2023 entro le 48 ore dalla notifica del provvedimento questorile; (2) violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, L. 13 dicembre 1989, n. 401 e vizio di motivazione in relazione all'obbligo di presentarsi anche per partite amichevoli (spesso non pubblicizzate o a porte chiuse); (3) difetto di motivazione e carenza di specificazione della condotta addebitata, essendosi limitata la motivazione alla sola presenza sul luogo della rissa.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto che il G.I.P. avesse implicitamente valutato la memoria del 14/6/2023 e, comunque, che le argomentazioni in essa contenute non erano nuove rispetto a memorie già depositate e valutate nel procedimento amministrativo (11/5/2023 e 15/5/2023). Sul merito, il G.I.P. ha adeguatamente richiamato gli atti d'indagine che collocavano il ricorrente tra i partecipanti alla rissa nel parcheggio Piastra e ha evidenziato la pericolosità concreta e attuale dell'interessato, anche alla luce di un precedente analogo del 2013; ciò ha giustificato l'adozione della misura e l'estensione dell'obbligo di presentazione anche alle partite amichevoli quando siano adeguatamente pubblicizzate. Quanto alla contestazione della mancata specificazione della condotta, la Corte ha ritenuto sufficiente il richiamo alla denuncia ai sensi dell'art. 588 c.p. e agli atti d'indagine. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401
La Corte ha ritenuto che i requisiti motivazionali e di proporzionalità richiesti dalla norma fossero rispettati: l'ordinanza ha adeguatamente motivato la necessità della misura sulla base della pericolosità attuale del soggetto e di precedenti provvedimenti, quindi non sussiste la violazione prospettata.
Codice penale
La denuncia per il reato di rissa e gli atti d'indagine che collocavano il ricorrente tra i partecipanti sono stati ritenuti elementi sufficienti a giustificare la misura di prevenzione/dispositivo cautelare imposta dal Questore e confermata dal G.I.P.
Massime di principio
- La possibilità che il G.I.P. consideri implicitamente memorie inviate poco prima dell'udienza: se si ritiene che la memoria contenga argomenti nuovi, è importante documentare e dimostrare la novità rispetto a quanto già depositato in sede amministrativa.
- La mera presenza sul luogo di scontri, se corroborata da atti d'indagine e da denuncia per rissa, può essere ritenuta sufficiente per giustificare misure interdittive e obblighi di controllo in ambito sportivo.
- Precedenti comportamenti pericolosi e provvedimenti precedenti aumentano la valutazione di pericolosità e la legittimità di misure più incisive (es. divieto di accesso e obbligo di presentazione in Questura).
- L'obbligo di presentarsi in Questura può essere esteso anche alle partite amichevoli se queste sono adeguatamente pubblicizzate e sussiste un fondato timore di reiterazione di comportamenti pericolosi.
- Per contestare l'adeguatezza motivazionale di un provvedimento amministrativo-giudiziario, occorre dimostrare che la motivazione sia del tutto apparente o che manchino elementi essenziali; riferimenti generici o assenze formali non sempre comportano annullamento se emergono dal contesto atti probatori a sostegno.
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