Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6888/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202509388

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania - Salerno che aveva respinto l'impugnazione del diniego di remunerazione, a carico del Servizio Sanitario Regionale, delle prestazioni laboratoristiche specializzate A5 (Citoistopatologia) e A6 (Genetica)

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura sanitaria aveva contestato il diniego dell'ASL di remunerare le prestazioni A5 e A6, sostenendo che il DCA n. 50/2018 consentisse alle strutture organizzate in forma aggregata di erogare, in regime di accreditamento, prestazioni afferenti a tutti i settori specializzati, purché munite delle necessarie autorizzazioni. Secondo l'appellante, l'autorizzazione all'ampliamento già ottenuta per i settori A5 e A6 avrebbe integrato l'unico requisito necessario, imponendo all'amministrazione di prendere atto dell'estensione e di rimodulare il tetto di spesa a livello locale. Sono stati inoltre dedotti la violazione della libera concorrenza, dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, del legittimo affidamento e della buona fede, nonché una disparità di trattamento tra strutture già accreditate e nuovi operatori in possesso dei medesimi requisiti. Il TAR aveva ritenuto necessaria un'ulteriore ed espressa autorizzazione ampliativa dell'accreditamento, in coerenza con la programmazione sanitaria regionale e con i limiti di spesa.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha distinto l'autorizzazione all'esercizio dall'accreditamento istituzionale: la prima riguarda il possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi; il secondo è un titolo regionale, di natura abilitativa/concessoria, subordinato a requisiti ulteriori, alla funzionalità rispetto alla programmazione sanitaria regionale, alla verifica dell'attività e dei risultati, nonché alla sostenibilità dei fabbisogni e della spesa. Ne consegue che non esiste automatismo tra autorizzazione all'esercizio e accreditamento, né l'autorizzazione all'ampliamento per nuove specializzazioni consente di ottenere automaticamente la remunerazione a carico del SSR. Il DCA n. 50/2018, pur consentendo alle aggregazioni regolarmente costituite di erogare prestazioni relative a tutti i settori specializzati, opera all'interno della normativa nazionale e precisa che tale possibilità è astratta, restando subordinata alla programmazione dei volumi e della spesa e all'eventuale contingentamento. La verifica tecnica delle strutture da parte delle ASL non si confonde con il distinto potere regionale di concedere l'accreditamento per nuove branche, che richiede un'integrazione espressa dell'accreditamento. Il sistema non viola la concorrenza, ma mira a evitare che gli operatori già accreditati possano ampliare automaticamente le prestazioni, mantenendo una posizione anticoncorrenziale e sottraendo spazio alla verifica periodica di efficienza e qualità dei nuovi aspiranti. È stato escluso anche un legittimo affidamento all'ampliamento automatico, poiché autorizzazione e accreditamento sono rapporti giuridici distinti e fondati su presupposti diversi. Spese del grado compensate.

Norme richiamate

  • art. 8-ter, comma 4, d.lgs. n. 502/1992

    possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento

    L'autorizzazione all'esercizio presuppone la verifica dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi.

  • art. 8-quater, comma 1, d.lgs. n. 502/1992

    rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta (…) subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti

    L'accreditamento istituzionale è un titolo regionale distinto dall'autorizzazione, subordinato a requisiti ulteriori, alla programmazione sanitaria, alla verifica dell'attività e dei risultati e ai limiti di fabbisogno e spesa; non può derivare automaticamente dall'autorizzazione all'esercizio.

  • DCA Regione Campania n. 50/2018

    tale abilitazione attribuisce solo in astratto la possibilità di erogare tutte le prestazioni specialistiche per conto e a carico del SSR, in ragione della possibilità di prevedere un contingentamento di particolari tipologie di prestazioni in fase di programmazione dei volumi prestazionali e di spesa

    La possibilità per le aggregazioni di erogare prestazioni di tutti i settori specializzati è astratta e resta subordinata alla programmazione sanitaria, al contingentamento dei volumi e ai limiti di spesa; non determina l'estensione automatica dell'accreditamento.

Massime di principio

  • L'autorizzazione all'esercizio di una struttura sanitaria e l'accreditamento istituzionale sono fasi autonome, fondate su presupposti diversi: la prima verifica requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi, mentre il secondo richiede requisiti ulteriori, coerenza con la programmazione sanitaria, verifica dell'attività e dei risultati e sostenibilità del fabbisogno e della spesa.
  • L'autorizzazione all'ampliamento dell'attività sanitaria o il possesso dei requisiti tecnici per nuove specializzazioni non comportano automaticamente l'accreditamento istituzionale né il diritto alla remunerazione a carico del Servizio sanitario regionale.
  • L'accreditamento per nuove branche o specializzazioni richiede un provvedimento espresso dell'autorità competente, distinto dalla verifica tecnica demandata alle ASL, poiché incide sulla programmazione sanitaria e sui tetti di spesa.
  • Una disciplina regionale che consenta alle strutture aggregate di erogare prestazioni relative a tutti i settori specializzati deve essere interpretata nel rispetto della normativa nazionale sull'accreditamento e non può eliminare la necessità della verifica regionale di coerenza con fabbisogni, programmazione e limiti finanziari.
  • La necessità di un accreditamento espresso per l'ampliamento delle prestazioni non viola di per sé la concorrenza: essa può perseguire proprio l'apertura del mercato, impedendo agli operatori già accreditati di occupare automaticamente ogni incremento del fabbisogno e assicurando verifiche periodiche e trasparenti sulla qualità e sull'efficienza degli aspiranti.
  • L'autorizzazione all'esercizio non genera un legittimo affidamento tutelabile all'ampliamento automatico dell'accreditamento, perché autorizzazione e accreditamento riguardano rapporti giuridici distinti e producono effetti diversi.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamento
RamiSanità
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.