Sentenza n. 887/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’esecuzione dell’ordinanza emessa in data 01.07.2019 all’esito del procedimento esecutivo iscritto al RG. Es. n. 1401/2019 Tribunale di Palermo - Sezione VI Civile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione dell’ordinanza di assegnazione del credito emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento di esecuzione presso terzi
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice procedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., dell’ordinanza con cui il Tribunale civile aveva ordinato al Comune di Palermo, quale terzo pignorato, di pagare al creditore procedente, salvo esazione e nei limiti del credito vantato, la quota di un quinto dei crediti da retribuzione mensile del debitore esecutato, fino alla concorrenza di € 6.876,12, oltre alle spese di esecuzione di € 1.229,55 spettanti al procuratore antistatario. La ricorrente ha documentato la notificazione dell’ordinanza al Comune in data 18 luglio 2019. Il Comune non ha eseguito il titolo. Il ricorso è stato proposto dalla sola creditrice procedente e non anche dal procuratore distrattario.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso, richiamando il principio enunciato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato secondo cui l’ordinanza di assegnazione del credito resa ai sensi dell’art. 553 c.p.c. nei confronti di una pubblica amministrazione, una volta definitiva, ha portata decisoria e attitudine al giudicato ed è eseguibile mediante giudizio di ottemperanza. Ha ordinato al Comune di Palermo di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della sentenza, limitatamente al credito della ricorrente di € 6.876,12. Ha escluso l’estensione dell’ordine al credito di € 1.229,55 spettante al procuratore antistatario, poiché quest’ultimo non ha proposto l’azione. In caso di inutile decorso del termine, ha nominato quale commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con facoltà di delega, stabilendo che l’incarico abbia natura effettivamente sostitutiva e non meramente sollecitatoria. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 857,00 oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Sussistendone i presupposti, consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del titolo e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 112, comma 3, lett. c), c.p.a.
Rende esperibile il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle ordinanze di assegnazione del credito emesse nell’espropriazione presso terzi nei confronti di una pubblica amministrazione, quando siano divenute definitive.
art. 7, comma 2, c.p.a.
Concorre a fondare l’eseguibilità mediante ottemperanza del provvedimento giurisdizionale civile definitivo nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 553 c.p.c.
L’ordinanza di assegnazione del credito emessa ai sensi di tale disposizione, se definitiva, ha portata decisoria sull’esistenza, sull’ammontare e sulla spettanza del credito ed è suscettibile di esecuzione in sede di ottemperanza.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Disciplina il termine, previsto a pena di decadenza, per la richiesta di liquidazione del compenso del commissario ad acta; il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il compenso del commissario ad acta è determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale secondo la disciplina delle spese di giustizia.
Massime di principio
- L’ordinanza di assegnazione del credito emessa ai sensi dell’art. 553 c.p.c. nell’ambito di un’espropriazione presso terzi, quando sia pronunciata nei confronti di una pubblica amministrazione e sia divenuta definitiva per decorso dei termini di impugnazione, ha portata decisoria e attitudine al giudicato ed è eseguibile mediante giudizio di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un’ordinanza di assegnazione del credito, il giudice può ordinare all’amministrazione terza pignorata di eseguire il titolo soltanto nei limiti del credito fatto valere dal soggetto che ha proposto l’azione; il giudice non può estendere d’ufficio l’ordine a crediti spettanti a soggetti diversi non ricorrenti.
- Il termine assegnato all’amministrazione per adempiere deve essere seguito, in caso di inerzia, dalla nomina di un commissario ad acta con poteri sostitutivi effettivi: il commissario non può limitarsi ad attività di impulso o sollecitazione degli uffici dell’amministrazione inadempiente.
- L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus pubblico obbligatorio, non rifiutabile né comprimibile da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- La richiesta di liquidazione del compenso del commissario ad acta deve essere presentata entro il termine decadenziale previsto dall’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, il cui dies a quo coincide con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza e non con il deposito della relazione sull’attività svolta.
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