Sentenza n. 742/2026 - Lecce, Sezione 1
per l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, datato 08.09.2021, notificato il 01.10.2021, con cui è stata confermato, a seguito di riesame, il rigetto della domanda finalizzata al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie denunciate dal ricorrente nonché del parere n. -OMISSIS- emesso dal C.V.C.S. nell’adunanza -OMISSIS- del 07.09.2021 e di tutti gli atti agli stessi preordinati, connessi e/o consequenziali e, in particolare, del Decreto del Ministero della Difesa n. -OMISSIS- e annesso parere del C.V.C.S. n. -OMISSIS- reso nell’adunanza n. -OMISSIS- del 15.03.2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti del Ministero della Difesa che hanno negato e poi confermato in sede di riesame il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia del rachide cervicale, unitamente ai pareri del Comitato di Verifica per le cause di servizio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della spondiloartrosi del rachide cervicale con ernie discali multiple e segni di sofferenza neurogena C5 e C8. Ha dedotto violazione dell'art. 64 d.P.R. n. 1092/1973, in combinato disposto con il d.P.R. n. 461/2001, nonché eccesso di potere per travisamento, omessa valutazione dei fatti, manifesta irragionevolezza, contraddittorietà e motivazione errata. In particolare, ha sostenuto che i turni continuativi, l'attività svolta in ambienti freddi e umidi o non climatizzati, l'assenza di adeguate postazioni per il riposo, le posture incongrue e l'uso di sedute non ergonomiche avrebbero costituito causa o concausa efficiente e determinante della patologia. Ha inoltre contestato il carattere stereotipato del parere del Comitato di Verifica e chiesto una verificazione giudiziale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio è obbligatorio e vincolante per l'Amministrazione ai sensi dell'art. 14 d.P.R. n. 461/2001 e può essere recepito per relationem, senza ulteriore motivazione quando l'Amministrazione vi aderisce. Il sindacato giurisdizionale sul giudizio medico-legale, espressione di ampia discrezionalità tecnica, è limitato ai casi di palese incongruità o irrazionalità, manifesto travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti o incoerenza dell'operazione valutativa; non è consentito al giudice sostituire la propria valutazione tecnico-clinica a quella dell'organo amministrativo. Nel caso concreto, il Comitato aveva esaminato la carriera e le mansioni del ricorrente, rilevando che egli aveva svolto prevalentemente incarichi non operativi, attività d'ufficio e uso del personal computer, senza condizioni significativamente eccedenti l'impegno psicofisico ordinario. Il parere aveva inoltre escluso la correlazione tra il rischio da uso del computer e la patologia artrosica cervicale. Il giudice ha ritenuto adeguata e congrua tale motivazione. Le allegazioni del ricorrente descrivevano disagi e impegni fisici ordinari, ma non dimostravano attività eccezionali, gravose per intensità e durata, né eventi traumatici idonei a costituire causa o concausa efficiente e determinante dell'infermità. Anche la relazione medico-legale di parte non evidenziava errori nei presupposti o incoerenze metodologiche, limitandosi a prospettare una diversa valutazione eziologica. La richiesta di verificazione è stata quindi ritenuta non necessaria. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 64 d.P.R. n. 1092/1973
le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante
Il riconoscimento della causa di servizio richiede che i fatti di servizio siano causa o concausa efficiente e determinante dell'infermità; non è sufficiente una mera occasione lavorativa o una generica concomitanza.
art. 14 d.P.R. n. 461/2001
Il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio è obbligatorio e vincolante per l'Amministrazione, che può recepirlo per relationem senza ulteriore motivazione, salvo che intenda discostarsene per ragioni non tecniche.
d.P.R. n. 461/2001
Disciplina il procedimento amministrativo per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e deve essere applicato in combinato disposto con l'art. 64 d.P.R. n. 1092/1973.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto per la pubblicazione della sentenza.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
Concorre a fondare la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il dipendente deve dimostrare che specifici fatti di servizio abbiano costituito causa o concausa efficiente e determinante dell'infermità; non sono sufficienti disagi, fatiche, stress o condizioni ordinarie connaturati al servizio svolto.
- Quando la patologia ha eziologia multifattoriale e non è dimostrato uno specifico rischio lavorativo, il nesso causale non può fondarsi su presunzioni astratte, ma deve essere collegato a concrete modalità, durata e intensità delle mansioni e dell'esposizione al rischio.
- Il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio, in quanto obbligatorio e vincolante, può essere recepito dall'Amministrazione per relationem; il provvedimento di adesione non necessita di autonoma motivazione ulteriore, purché il parere sia congruo e adeguatamente motivato.
- Il giudice amministrativo può sindacare il giudizio medico-legale del Comitato di Verifica soltanto in presenza di palese irrazionalità, manifesta incongruità, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti o incoerenza metodologica, senza poter sostituire la propria valutazione tecnico-clinica a quella amministrativa.
- La diversa valutazione contenuta in una relazione medico-legale di parte non dimostra, da sola, l'illegittimità del parere del Comitato né impone l'ammissione di una verificazione, se non emergono specifici errori nei presupposti fattuali o nel metodo valutativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1099/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1100/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1101/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1102/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1103/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1104/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →