Sentenza n. 287/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Questura di Bergamo che ha confermato il rigetto dell'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo e la revoca del permesso, senza riconoscere i presupposti per il rilascio di un permesso per motivi familiari
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva originariamente impugnato il provvedimento con cui la Questura aveva respinto l'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno di lungo periodo e disposto la revoca del titolo, richiamando quattro condanne penali definitive, tre sanzioni amministrative, un deferimento per occupazione di lavoratori privi di permesso di soggiorno e un ammonimento orale del Questore per atti persecutori, oltre al relativo deferimento all'autorità giudiziaria. A seguito di un precedente remand cautelare, la Questura ha adottato un nuovo provvedimento, confermando il rigetto e la revoca dopo una nuova istruttoria e una motivazione più articolata. Nel presente giudizio il ricorrente non ha contestato la revoca del permesso per soggiornanti di lungo periodo, ma ha censurato esclusivamente il mancato riconoscimento dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 286/1998.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando che la controversia riguardava esclusivamente il mancato rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari. L'art. 30, comma 6, d.lgs. 286/1998 devolve l'opposizione contro il diniego di tale permesso all'autorità giudiziaria ordinaria; inoltre, l'art. 3, comma 1, lett. e, d.l. 13/2017, convertito dalla l. 46/2017, attribuisce alle sezioni specializzate dei tribunali ordinari le controversie relative al diniego del permesso per motivi familiari e agli altri provvedimenti amministrativi concernenti il diritto all'unità familiare. Il riparto è fondato sulla causa petendi: in tali controversie viene in rilievo il diritto soggettivo al rispetto della vita familiare, tutelato anche dall'art. 8 CEDU e dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e non un mero interesse legittimo. Il giudizio potrà essere riproposto davanti al giudice ordinario nei termini dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate, anche perché il provvedimento impugnato indicava il TAR quale giudice competente, circostanza potenzialmente idonea a indurre in errore il ricorrente.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
art. 9, commi 4 e 7, lett. c, d.lgs. 286/1998
Richiamati nel precedente remand cautelare quali parametri per la valutazione della pericolosità sociale e per la considerazione della durata del soggiorno e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo.
art. 9, comma 9, d.lgs. 286/1998
Richiamato nel precedente provvedimento cautelare quale fondamento dell'obbligo della Questura di valutare, in caso di conferma della revoca, la sussistenza dei presupposti per un permesso di soggiorno di altro tipo.
art. 30, comma 6, d.lgs. 286/1998
l’interessato può proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria
Devolve al giudice ordinario l'opposizione contro il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari.
art. 3, comma 1, lett. e, d.l. 13/2017, convertito dalla l. 46/2017
Attribuisce alle sezioni specializzate in materia di immigrazione dei tribunali ordinari le controversie sul diniego del permesso per motivi familiari e sugli altri provvedimenti amministrativi concernenti il diritto all'unità familiare.
art. 11 c.p.a.
Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione, nei termini previsti dalla norma.
art. 103, comma 1, Cost.
È richiamato quale fondamento del criterio di riparto della giurisdizione basato sulla causa petendi.
art. 8 CEDU
Riconosce la tutela sovranazionale della vita familiare, configurata dal giudice come posizione di diritto soggettivo nella controversia sul permesso per motivi familiari.
art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Riconosce il rispetto della vita privata e familiare e concorre alla tutela sovranazionale del diritto all'unità familiare.
Massime di principio
- Le controversie aventi a oggetto il diniego del rilascio o del rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché concernono il diritto soggettivo al rispetto della vita familiare e all'unità familiare.
- La competenza sulle controversie relative al diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari spetta alle sezioni specializzate in materia di immigrazione istituite presso i tribunali ordinari, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e, d.l. 13/2017.
- Il riparto di giurisdizione in materia di soggiorno dello straniero deve essere determinato sulla base della causa petendi concretamente dedotta: se la censura riguarda esclusivamente il mancato riconoscimento del diritto al permesso per motivi familiari, prevale la natura di diritto soggettivo della posizione azionata, anche quando il diniego sia contenuto in un provvedimento della Questura relativo ad altro titolo di soggiorno.
- La declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo consente la riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario nei termini previsti dall'art. 11 c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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