Cassazione Civile, Ordinanza n. 27194/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione al passivo di un credito di circa euro 955.542,32, assistito da privilegio ipotecario, derivante da un’operazione di finanziamento ipotecario stipulata il 27 marzo 2007. Il giudice delegato aveva respinto la domanda; il tribunale, investito dell’opposizione ex artt. 98 e 99 l. fall., l’aveva accolta solo in parte, ritenendo che per una quota consistente dell’operazione non vi fosse stata effettiva traditio delle somme alla mutuataria, poiché tali importi erano stati immediatamente utilizzati per ripianare una pregressa esposizione debitoria verso la banca. Secondo il tribunale, per quella parte il negozio avrebbe avuto natura di semplice pactum de non petendo ad tempus, non costituendo un vero mutuo, con conseguente esclusione del titolo per l’ammissione al passivo; soltanto per la parte residua aveva ammesso il credito con grado ipotecario. La ricorrente ha impugnato il decreto con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 1418, 1424 e 1813 c.c., contestando la qualificazione di nullità del mutuo e il rilievo dell’assenza di ingresso delle somme nella disponibilità della mutuataria; con il secondo ha denunciato omesso esame, ex art. 360, n. 5 c.p.c., della mancata proposizione dell’azione revocatoria rispetto al rapporto di finanziamento. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo, richiamando il sopravvenuto arresto delle Sezioni Unite sul cd. mutuo solutorio: è valido il mutuo che si perfeziona con l’accredito della somma sul conto corrente, quando essa entra nella disponibilità giuridica del mutuatario, e non rileva che sia poi immediatamente destinata a estinguere pregresse esposizioni verso la banca. In applicazione di tale principio, il decreto è stato cassato con rinvio al Tribunale di Biella per nuovo esame.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, ha cassato il decreto del Tribunale di Biella e ha rinviato la causa al medesimo Tribunale, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme al principio di diritto delle Sezioni Unite sul mutuo solutorio. La decisione impugnata, che aveva negato in parte la validità del titolo sul presupposto della mancata traditio e dell’assimilazione dell’operazione a un mero rinvio dell’adempimento, è stata quindi riformata perché non coerente con il principio secondo cui l’accredito in conto integra disponibilità giuridica della somma e valida conclusione del mutuo, anche se le somme siano subito impiegate per il rientro del debito pregresso.
Norme richiamate
art. 98 l. fall.
richiamato come base del procedimento di opposizione allo stato passivo.
art. 99 l. fall.
richiamato come base dell’opposizione allo stato passivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato come norma processuale posta a fondamento del primo motivo per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
indicato come norma processuale posta a fondamento del secondo motivo per omesso esame di un fatto decisivo.
art. 1418 c.c.
invocato dalla ricorrente per censurare la ritenuta nullità del mutuo.
art. 1424 c.c.
invocato dalla ricorrente in relazione alla qualificazione e alla conservazione del negozio.
art. 1813 c.c.
richiamato per sostenere la natura di mutuo del rapporto di finanziamento.
art. 474 c.p.c.
richiamato nel principio delle Sezioni Unite sul mutuo solutorio, quale requisito per la valenza di titolo esecutivo del contratto di mutuo.
art. 1852 c.c.
richiamato nel decreto impugnato per descrivere l’effetto dell’accredito sul conto corrente come modifica immediata del saldo.
Massime di principio
- Nel mutuo solutorio il contratto è valido quando la somma mutuata, anche senza consegna materiale, sia accreditata su conto corrente e quindi posta nella disponibilità giuridica del mutuatario; non assume rilievo invalidante la circostanza che la somma sia immediatamente utilizzata per estinguere debiti pregressi verso la banca.
- La destinazione delle somme a ripianare esposizioni debitorie precedenti costituisce un atto dispositivo distinto dal perfezionamento del mutuo e non incide, di per sé, sulla validità del titolo o sulla nascita dell’obbligazione restitutoria.
- In sede di opposizione allo stato passivo, la qualificazione del rapporto di finanziamento deve conformarsi all’interpretazione consolidata della Corte di cassazione sopravvenuta, quando essa risulti risolutiva del contrasto interpretativo su cui si fondava la decisione impugnata.
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