Cassazione Civile, Ordinanza n. 05260/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico delle parti che le avevano anticipate e ha dato atto dell'insussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dell'Agenzia delle Entrate ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il giudizio di cassazione riguardava un ricorso dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 725/25/2016 della CTR Toscana. Prima della decisione, l'Ufficio ha depositato un'istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rappresentando che la contribuente aveva presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e aveva effettuato il pagamento previsto per perfezionare la definizione agevolata. L'Agenzia ha anche riferito che non ricorrevano cause di esclusione di cui al comma 5 del medesimo art. 6.
Norme richiamate
art. 6 d.l. n. 119 del 2018
La definizione agevolata della controversia, se perfezionata con il pagamento previsto e in assenza di cause di esclusione, determina la cessazione della materia del contendere.
art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere comporta l'estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di estinzione del giudizio, la Corte dà atto dell'insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando non dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro di riferimento per l'ulteriore importo del contributo unificato richiamato dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la definizione agevolata della pretesa fiscale, una volta perfezionata, rende improcedibile la prosecuzione del giudizio di impugnazione per cessazione della materia del contendere.
- Quando la controversia è estinta per definizione agevolata, le spese restano normalmente compensate in base alla regola indicata nel provvedimento, con imputazione a carico di chi le ha anticipate.
- La verifica del perfezionamento della definizione e dell'assenza di cause di esclusione è sufficiente a fondare la declaratoria di estinzione senza esame del merito del ricorso.
- L'estinzione del giudizio può incidere anche sul regime del contributo unificato, escludendo l'obbligo di versare l'ulteriore importo nei casi in cui non ne ricorrano i presupposti.
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