Sentenza del 17/03/2017 n. 6954 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva annullato l'accertamento relativo all'anno d'imposta 2003. L'Amministrazione sosteneva che la rettifica analitico-induttiva fosse legittima perché basata non solo sullo scostamento dallo studio di settore, ma anche sulla percentuale di ricarico ricavata dall'annualità precedente. I motivi di ricorso riguardavano la violazione delle norme sull'accertamento e sull'onere della prova, nonché l'insufficiente motivazione della sentenza. La Corte ha tuttavia rilevato d'ufficio un vizio preliminare: l'accertamento riguardava anche le imposte dirette attribuibili ai soci della società di persone, ma i soci non erano stati chiamati a partecipare al giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato la nullità assoluta dell'intero processo per difetto di integrità del contraddittorio. Poiché l'accertamento dei redditi di una società di persone e quello dei redditi imputati ai soci sono unitariamente collegati, era necessario che partecipassero al giudizio la società e tutti i soci. La Corte ha quindi cassato sia la sentenza d'appello sia quella di primo grado e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria provinciale di Roma, in diversa composizione, affinché disponga l'integrazione del contraddittorio, riesamini il merito e provveda sulle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d
Disciplina l'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa; la questione relativa alla sufficienza dello studio di settore e della percentuale di ricarico non è stata definitivamente esaminata, perché la Corte ha deciso sulla nullità processuale.
Codice civile, art. 2697
Riguarda l'onere della prova, richiamato dall'Agenzia delle entrate per sostenere la legittimità della rettifica.
Codice civile, artt. 2727 e 2729
Riguardano presunzioni semplici e requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi, invocati in relazione agli elementi utilizzati per la rettifica.
Codice di procedura civile, art. 383, comma 3
Consente, in presenza del vizio processuale rilevato, la cassazione con rinvio al giudice di primo grado.
Principio del litisconsorzio necessario nelle società di persone
L'accertamento reddituale a carico della società di persone, se non limitato ai fini dell'IVA, ma unitario pure ai fini dell'IRAP e delle imposte dirette, esige in fase contenziosa il simultaneus processus sulle concorrenti posizioni della società e dei soci.
Quando l'accertamento riguarda il reddito della società di persone e il reddito imputato per trasparenza ai soci, società e soci devono partecipare allo stesso processo. La mancata partecipazione anche di uno solo determina la nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
Massime di principio
- Negli accertamenti relativi a società di persone, se sono coinvolte anche le imposte dirette o l'IRAP con effetti sui soci, il giudizio deve normalmente svolgersi con la partecipazione congiunta della società e di tutti i soci.
- La mancata integrazione del contraddittorio non è una semplice irregolarità: comporta la nullità dell'intero processo e può essere rilevata d'ufficio anche in cassazione.
- Prima di esaminare la fondatezza dell'accertamento, il giudice deve verificare che tutti i soggetti necessari siano parti del giudizio.
- Il rinvio per vizio processuale non equivale a una vittoria definitiva del contribuente né conferma l'illegittimità dell'accertamento: il giudice di rinvio dovrà integrare il contraddittorio e riesaminare anche il merito.
- Lo studio di settore, eventualmente accompagnato da ulteriori elementi come una diversa percentuale di ricarico, deve essere valutato nel merito secondo le regole sull'accertamento presuntivo; in questa decisione, però, tale questione è rimasta senza una pronuncia definitiva.
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