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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3387/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste del 23/01/2023 che aveva confermato la condanna per il reato di omessa prestazione di assistenza dopo sinistro stradale (assoluzione dall'accusa di omessa fermata). Il ricorrente contestava: 1) la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di omessa prestazione di assistenza, sostenendo che non si era verificata una situazione di pericolo tale da imporre l'intervento immediato, che altri avevano già prestato soccorso e che egli era impossibilitato a tornare sul luogo per shock post-urto e per l'impossibilità di arrestare subito il veicolo; 2) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. (particolare tenuità o minore offensività della condotta/condizione di grave stato emotivo), per errata valutazione degli elementi probatori e sottovalutazione dello stato di shock e delle condizioni oggettive che avrebbero reso inefficace o impossibile il ritorno sul punto dell'incidente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze, confermando la correttezza della motivazione dei giudici di merito che avevano valutato oggettivi e soggettivi del reato: la dinamica dell'urto, i danni ai veicoli, la rottura del semiassi, l'apertura degli airbag e lo spostamento del veicolo della persona offesa verso il guard-rail rendevano probabile la necessità di soccorso e facevano ritenere che l'imputato si fosse reso conto del sinistro; il comportamento del ricorrente (allontanamento e mancato ritorno dopo aver posto il veicolo in sicurezza) ha rafforzato la prova della consapevole sottrazione all'obbligo di assistenza. Il ricorso relativo al riconoscimento della causa di non punibilità ex art.131-bis è stato anch'esso ritenuto inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende come indicato in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 189 Codice della Strada (commi 6 e 7)

    Le norme disciplinano gli obblighi di fermarsi e di prestare assistenza in caso di sinistro con lesioni; sono considerate fattispecie di pericolo astratto finalizzate alla tutela anticipata della solidarietà stradale, richiedendo che il conduttore, se consapevole dell'incidente, adempia all'obbligo di assistenza senza che si debba accertare ex post la concreta gravità del pericolo

  • art. 131-bis c.p.

    Prevede la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto; nel caso concreto i giudici di merito hanno ritenuto che la gravità della condotta e l'intensità dell'elemento soggettivo escludevano l'applicazione dell'istituto, e la Cassazione ha giudicato inammissibili le censure avversarie

Massime di principio

  • Il reato di omessa prestazione di assistenza dopo sinistro stradale richiede che, al momento dell'allontanamento, il conducente avesse l'obiettiva possibilità di constatare una situazione che potesse richiedere soccorso; la valutazione si compie ex ante, cioè sulla percezione immediata del conducente prima dell'allontanamento, e non solo sulla effettiva evoluzione posteriore degli eventi
  • La presenza di soccorritori terzi o l'intervento successivo delle forze dell'ordine non esclude automaticamente la responsabilità dell'investitore: è necessario che il conducente si sia oggettivamente reso conto che l'ulteriore intervento sarebbe stato inutile o inefficace prima di allontanarsi
  • Lo stato di shock o trauma invocato come causa impeditiva del ritorno sul luogo deve essere provato con elementi concreti e contemporanei agli eventi; mere dichiarazioni difensive o consulenze non convincenti non sono di per sé sufficienti a escludere la responsabilità
  • La valutazione sulla causa di non punibilità ex art. 131-bis richiede un giudizio complessivo sulla gravità del fatto e sull'intensità del dolo: condotte con rilevante pericolo per l'integrità fisica altrui difficilmente rientrano in tale esimente
  • In sede di Cassazione il sindacato sui fatti è limitato: se la motivazione dei giudici di merito è logica, coerente e adeguatamente motivata la Suprema Corte si limita a verificare l'eventuale vizio evidente di motivazione, non a riconsiderare integralmente le prove o le alternative ricostruzioni fattuali

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