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Sentenza

Sentenza n. 33/2026 - L'aquila, Sezione 1

per la condanna; per quanto riguarda il ricorso introduttivo (in riassunzione): - in via principale, della Regione Abruzzo al pagamento del credito maturato da Synergo per le prestazioni svolte extra budget (Euro 46.770.756,80, oltre interessi); - in subordine, la condanna della Regione al risarcimento del danno da perdita della chance di incremento dell'attività d'impresa, in conseguenza della mancata ripartizione, da parte della medesima Regione, delle somme risparmiate (danno quantificato in Euro 46.770.756,80, ovvero la diversa somma che risulterà di giustizia, oltre interessi); - in ulteriore subordine, la condanna della Regione ex art. 2041 c.c. per un importo di Euro 46.770.756,80 (ovvero per la diversa somma che risulterà di giustizia, oltre interessi). Con vittoria di spese, competenze ed onorari; per quanto riguarda la domanda riconvenzionale presentata da Azienda Sanitaria Locale di Pescara - A.S.L. Pescara il 6/4/2024: domanda di manleva nei confronti di Synergo s.r.l. Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale presentata da Azienda Sanitaria Locale di Pescara - A.S.L. Pescara il 5/4/2024: domanda di manleva nei confronti di Synergo s.r.l. Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale presentata da Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano Vasto Chieti il 18/4/2024: domanda di manleva nei confronti di Synergo s.r.l.

Giustizia amministrativa202400039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: omessa redistribuzione dei risparmi di spesa sanitaria e degli stanziamenti non utilizzati a remunerazione di prestazioni sanitarie erogate oltre il budget

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (regione e aziende sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Synergo, gestrice di due case di cura, aveva ceduto a Vittoria SPE il credito di euro 46.770.756,80 asseritamente maturato per prestazioni sanitarie erogate negli anni 2006-2015 oltre il budget assegnato, in sostituzione di strutture accreditate divenute insolventi. Le ricorrenti hanno chiesto in via principale la condanna della Regione al pagamento del corrispettivo delle prestazioni, assumendo che i relativi budget delle strutture inattive costituissero risorse da redistribuire alle strutture che avevano concretamente erogato le prestazioni. In subordine hanno chiesto il risarcimento del danno da perdita di chance e, in ulteriore subordine, l'indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. Le Aziende sanitarie hanno eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità per mancata impugnazione degli atti regionali di programmazione e fissazione dei tetti di spesa, l'irricevibilità della domanda risarcitoria per tardivo esercizio dell'azione ex art. 30, comma 3, c.p.a., nonché l'infondatezza dell'azione di arricchimento. Hanno inoltre proposto domande riconvenzionali condizionate di manleva nei confronti di Synergo. Il giudizio era stato riassunto dinanzi al giudice amministrativo dopo che le Sezioni Unite della Corte di cassazione avevano affermato la giurisdizione amministrativa sulla controversia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda principale di pagamento. La pretesa, infatti, non riguardava un credito direttamente determinato da un rapporto contrattuale, ma presupponeva la contestazione dell'esercizio del potere regionale di programmazione sanitaria e di destinazione delle economie di gestione. Gli operatori privati accreditati vantano, rispetto alla redistribuzione dei risparmi, un interesse legittimo, poiché l'art. 27, comma 14, d.lgs. 68/2011 lascia le economie nella disponibilità delle Regioni, che possono discrezionalmente stabilirne la destinazione. La tutela richiesta era dunque una tutela in forma specifica dell'interesse legittimo, conseguibile soltanto previa tempestiva impugnazione degli atti di programmazione sanitaria periodica che non avevano previsto la redistribuzione delle economie. Non essendo tali atti stati impugnati, la domanda di condanna è stata dichiarata inammissibile. La domanda subordinata di risarcimento è stata dichiarata irricevibile perché proposta oltre il termine decadenziale di centoventi giorni previsto dall'art. 30, comma 3, c.p.a.; la lesione era comunque conosciuta almeno dal settembre 2019, mentre la domanda era stata introdotta dinanzi al giudice ordinario il 31 maggio 2021. La domanda ex art. 2041 c.c. è stata respinta nel merito: la disponibilità regionale delle risorse non utilizzate trovava una specifica causa giustificativa nell'art. 27, comma 14, d.lgs. 68/2011, che consente alle Regioni di decidere discrezionalmente l'impiego o l'incameramento dei risparmi. Le domande riconvenzionali di manleva delle Aziende sanitarie, proposte in via condizionata all'accoglimento delle domande principali, sono state dichiarate improcedibili per il mancato verificarsi della condizione. Le ricorrenti sono state condannate alle spese in favore di ciascuna Azienda sanitaria costituita, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori; le spese nei confronti della Regione sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 14, d.lgs. 68/2011

    Eventuali risparmi nella gestione del servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse

    Le economie della gestione sanitaria restano nella disponibilità regionale e la loro destinazione è rimessa a una scelta discrezionale della Regione; non sussiste quindi un obbligo automatico di redistribuzione alle strutture che abbiano erogato prestazioni oltre budget.

  • art. 30, comma 3, c.p.a.

    La domanda risarcitoria è soggetta al termine decadenziale di centoventi giorni dalla consumazione della lesione; nel caso concreto il termine decorreva almeno dal momento in cui la parte aveva manifestato di conoscere la perdita subita.

  • art. 2041 c.c.

    Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.

    L'azione di arricchimento è infondata quando l'utilità conseguita dall'amministrazione trova una specifica causa giustificativa nella legge.

  • art. 1, comma 10, d.l. 324/1993, convertito in l. 424/1993

  • art. 1, comma 180, l. 311/2004

  • art. 8-quinquies, comma 1, lett. d), d.lgs. 502/1992

  • art. 32, comma 8, l. 449/1997

  • artt. 8-bis, 8-quinquies, 8-sexies e 13 d.lgs. 502/1992

  • artt. 1 e 8 l.r. Abruzzo 32/2007

  • art. 1379 c.c.

Massime di principio

  • Quando la pretesa economica di un operatore sanitario privato accreditato presuppone la contestazione della scelta regionale di destinare o non destinare le economie della gestione sanitaria, la posizione azionata ha natura di interesse legittimo e la tutela in forma specifica richiede la previa tempestiva impugnazione degli atti di programmazione sanitaria che hanno determinato la mancata redistribuzione.
  • La norma che lascia le economie della gestione del servizio sanitario nazionale nella disponibilità della Regione attribuisce a quest'ultima un potere discrezionale sulla loro destinazione; dalla mera erogazione di prestazioni oltre il budget non deriva, pertanto, un diritto automatico alla remunerazione mediante l'impiego dei risparmi regionali.
  • La domanda risarcitoria proposta per la lesione di un interesse legittimo è soggetta al termine decadenziale previsto dall'art. 30, comma 3, c.p.a., decorrente dalla consumazione della lesione, che può essere individuata almeno nel momento in cui il danneggiato manifesta di averne acquisito consapevolezza.
  • L'azione di arricchimento senza causa nei confronti della pubblica amministrazione non è fondata quando la conservazione dell'utilità economica da parte dell'amministrazione trova una specifica causa giustificativa in una disposizione di legge.
  • La domanda riconvenzionale proposta in via condizionata all'accoglimento della domanda principale diviene improcedibile quando la domanda principale è dichiarata inammissibile, irricevibile o respinta.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoOrganizzazione del servizio sanitarioDanno da provvedimento illegittimoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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